Ordinanza n. 221/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni) e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge n.
27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale
in attività ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente
tra Pisacane Giovanni e la s.p.a. Banca Vallone, iscritta al n. 756
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 22 febbraio 1994 il Tribunale di
Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R.
5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede la
pignorabilità e la sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo
Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato
nei confronti degli ex dipendenti dello Stato, nonché dell'art. 2,
terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella
parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e
cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo
comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato
verso i medesimi ex dipendenti dello Stato;
che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente - premesso
che il trattamento economico che lo Stato eroga agli ex dipendenti in
quiescenza non è più fissato in funzione dei soli bisogni
essenziali dei lavoratori, bensì correlato al grado ed alla
retribuzione percepita nel momento del collocamento a riposo -
ravvisa una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine alla
pignorabilità delle pensioni e delle relative indennità integrative
speciali, in raffronto al diverso regime vigente per la
pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in
costanza di rapporto.
Considerato che, con ordinanza n. 447 del 1994, questa Corte ha
già esaminato questione identica, sollevata dal medesimo giudice a
quo, dichiarandola manifestamente infondata;
che in detta decisione (richiamando anche la precedente sentenza
n. 55 del 1991) si è precisato come non sia, in sé, censurabile,
sotto il profilo del principio di eguaglianza, la facoltà del
legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento
degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle
pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre
fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche
che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi,
rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che tali conclusioni vanno pienamente riconfermate, anche in
relazione alla pignorabilità dell'indennità integrativa speciale
prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che, in
quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume
anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale;
che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art.
2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324
(Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte