Ordinanza n. 221/1999
Altra decisione · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
citata
- art. 77Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 1legge 295/1996
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 e dell'art. 1 del decreto-legge
27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), promossi con
ordinanze emesse il 29 aprile 1996 (n. 12 ordinanze) dal pretore di
Sondrio, il 31 maggio 1996 (n. 5 ordinanze) dal pretore di Bari, l'8
maggio 1996, il 29 aprile 1996 (n. 5 ordinanze) e l'11 giugno 1996
dal pretore di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. da 833 a 844,
da 874 a 878 e da 907 a 913 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 38, 39, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di diciannove giudizi, instaurati per
ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in
base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte
costituzionale, il pretore di Sondrio, con altrettante ordinanze di
identico contenuto emesse il 29 aprile, l'8 maggio e l'11 giugno 1996
(R.O. nn. da 833 ad 844; da 907 a 913 del 1996), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli
aventi diritto in applicazione delle citate sentenze di
illegittimità costituzionale - si pone in contrasto: a) nella sua
interezza con l'art. 77 Cost., in assenza del requisito della
straordinaria necessità ed urgenza; b) con gli artt. 3 e 38 Cost.,
nella parte in cui, al comma 1, prevede che il rimborso delle somme,
maturate fino al 31 dicembre 1995, sia effettuato mediante
assegnazione di titoli di Stato in sei annualità; c) con gli artt. 3
e 38 Cost., nella parte in cui, al comma 2, prevede che nella
determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non
concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria; d) con l'art.
3 della Costituzione (solo R.O. n. 913 del 1996), nella parte in cui,
sempre al comma 2, prevede che il diritto al rimborso delle somme
arretrate spetta ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti
aventi diritto alla pensione di reversibilità; e) con gli artt. 3,
24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 Cost., là dove, al comma 3,
prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle
spese di lite;
che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Bari - con
cinque ordinanze emesse il 31 maggio 1996 (R.O. nn. da 874 a 878) -
ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, come reiterato
con decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295;
che, a giudizio del rimettente, la norma si pone in contrasto:
a) con l'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone l'estinzione dei
giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite; b) con
l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede in sei anni ed in titoli
di Stato il rimborso delle somme dovute; c) con gli artt. 3 e 38
Cost., là dove esclude che su tali somme siano corrisposti interessi
e rivalutazione monetaria;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri e si è costituito l'INPS, concludendo
entrambi per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle
sollevate questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non
convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha riprodotto il medesimo contenuto della censurata normativa
decretale;
che, medio tempore il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul
complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti
mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il
pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi
sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma
2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus devono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte