Ordinanza n. 224/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il
6 ottobre 1994 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra Fallimento S.p.A. Codelfa e S.r.l. Boccaleone 167
iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 6 ottobre 1994, il Tribunale di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 67 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge Fallimentare), nella parte in cui
ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria nel caso di
fallimento successivo ad amministrazione controllata, fa decorrere il
periodo di revocabilità degli atti compiuti dal fallito a ritroso
dalla data di ammissione alla procedura minore in luogo che da quella
di dichiarazione del fallimento.
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice
a quo, è stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte
n. 110 del 1995;
che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori, che
possano giustificare una diversa decisione, la questione deve essere
ora dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte