Ordinanza n. 224/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice
penale militare di pace in relazione all'art. 260, secondo comma,
dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1996
dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di
Policella Daniel, iscritta al n. 1356 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Policella Daniel, imputato del reato di percosse nei confronti di un
commilitone (costituitosi parte civile), il tribunale militare di
Padova, con ordinanza emessa il 9 maggio 1996, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma,
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 222 del codice penale militare di pace in relazione
all'art. 260, secondo comma, dello stesso codice;
che, a giudizio del rimettente, tale norma - nella parte in cui
prevede che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi sono puniti
a richiesta del comandante di corpo - violerebbe: a) l'art. 2 della
Costituzione, determinando una "confisca" della tutela in sede penale
della persona militare in favore di un non meglio precisabile
"interesse pubblico militare", anche nell'ipotesi in cui il fatto sia
grave e non possa perciò dirsi prevalente l'offesa all'interesse
militare, non essendo "sufficiente ad esaurire i diritti del singolo"
il riconoscimento a favore della persona offesa di un'azione civile;
b) l'art. 3 della Costituzione, poiché l'"espropriazione" del
diritto di tutela del cittadino militare in sede penale porrebbe
quest'ultimo in situazione di ingiustificata disparità rispetto al
cittadino civile; c) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, in
quanto - pregiudicata la possibilità di costituirsi parte civile nel
processo militare - il militare offeso dovrebbe subire la maggiore
lungaggine dell'esercizio dell'azione civile; d) l'art. 52, ultimo
comma, della Costituzione, poiché non è da reputarsi necessaria -
per l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate -
l'attribuzione al solo comandante di corpo della facoltà di decidere
se richiedere o meno la perseguibilità dei fatti in sede penale,
potendosi configurare una identica facoltà concorrente del militare;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;
Considerato che, ripetutamente sottoposta al vaglio di questa
Corte, la questione di costituzionalità della disciplina di cui al
secondo comma dell'art. 260 del codice penale militare di pace è
stata dichiarata non fondata o manifestamente infondata;
che, da ultimo, identica questione - riguardante la previsione
della punibilità a richiesta del comandante di corpo dei reati per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non
superiore nel massimo a sei mesi -, sollevata dal medesimo tribunale
militare di Padova in riferimento agli stessi parametri in questa
sede evocati, è stata dichiarata manifestamente infondata con
ordinanza n. 396 del 1996;
che il rimettente non offre ulteriori diversi motivi a sostegno
della questione, la quale dunque risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 222 del codice penale militare di pace in
relazione all'art. 260, secondo comma, dello stesso codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52,
ultimo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte