Ordinanza n. 225/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 87/1953
- art. 56Legge sull’equo canone
- art. 59Legge sull’equo canone
- art. 65Legge sull’equo canone
- art. 20r.d. 12/1941
- art. 21r.d. 12/1941
- art. 22r.d. 12/1941
- art. 20Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 26Codice di procedura civile
- art. 23legge cost. 1/1948
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 56d.l. 9/1982
- art. 10d.l. 9/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 56 della legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani),
del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della stessa legge 27 luglio
1978, n. 392 e degli artt. 20, 21 e 22 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), promosso con tre ordinanze emesse il 24
novembre 1979 dal Giudice conciliatore di Casavatore, nel procedimento
civile vertente tra Donatiello Antonietta ed altri e Esposito Luigi ed
altra, iscritte al n. 438 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 16 luglio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con tre ordinanze in data 24 novembre 1979 -
regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G. U. n. 194 del
16 luglio 1980 - emesse nel corso di un procedimento civile di sfratto
per improrogabile necessità del locatore (contratto in corso al 30
luglio 1978 con conduttore avente reddito inferiore a otto milioni di
lire) il conciliatore di Casavatore ha sollevato questione di
legittimità costituzionale delle seguenti norme:
a) legge 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale) (scilicet: art. 23), in
riferimento all'art. 24 Cost., in quanto ingiustificatamente
limiterebbe la tutela costituzionale del cittadino al solo caso di
rilevanza della questione di legittimità costituzionale in un
procedimento giurisdizionale;
b) art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle
locazioni degli immobili urbani), in riferimento agli artt. 24, 25, 47,
101 Cost., in quanto, abolendo gli istituti della graduazione e della
proroga degli sfratti, priverebbe di tutela giurisdizionale situazioni
che richiedono accertamenti da parte di un organo imparziale e
indipendente, quale il giudice dell'esecuzione, sostituendo di fatto
l'ufficiale giudiziario e l'autorità di pubblica sicurezza all'organo
giurisdizionale:
c) artt. 59 e 65 della citata legge n. 392 del 1978, in riferimento
agli artt. 3 e 47 Cost., in quanto, attribuendo al locatore il diritto
di ottenere la risoluzione del contratto per necessità, ove questo sia
soggetto a proroga, e cioè se il reddito del conduttore sia inferiore
a otto milioni di lire, ed escludendo lo stesso diritto ove il
contratto non sia soggetto a proroga, ossia se il reddito del
conduttore sia superiore a otto milioni di lire, attribuirebbero una
ingiustificata posizione deteriore al conduttore meno abbiente e
contrasterebbero così col principio di eguaglianza;
d) artt. 20, 21, 22 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12
(ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 51, 101,
104 Cost., per difetto di previsione, salvo casi eccezionali, di un
compenso al conciliatore;
che le parti private non si sono costituite;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede
dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza delle
esposte questioni;
considerato che le ordinanze di rimessione vanno riunite e decise
con unico provvedimento;
che la questione relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 è
manifestamente infondata, essendo stata già decisa da questa Corte con
ordinanza 4 giugno 1971 n. 130, con cui già ne venne dichiarata la
manifesta infondatezza, nella considerazione che il citato art. 23 si
uniforma all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1,
secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere
"rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un
giudizio", con ciò risultando palesemente esclusa la facoltà di
sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso;
che, quanto alla questione relativa all'art. 56 della legge n. 392
del 1978, l'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con l.
25 marzo 1982 n. 94 ed entrato in vigore successivamente all'ordinanza
di rimessione, ha stabilito che il conduttore, assoggettato a
provvedimento di rilascio con termine non ancora scaduto, può chiedere
al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, cod. proc.
civ. (ossia al giudice dell'esecuzione) una nuova fissazione del giorno
dell'esecuzione, da stabilire per una data non anteriore a sessanta
giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza del detto
termine (secondo comma);
che lo stesso art. 10 aggiunge doversi applicare le dette
disposizioni anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro
diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.l., un provvedimento
esecutivo di rilascio (terzo comma);
che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo
perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della nuova
norma ora citata;
che la questione relativa agli artt. 59 e 65 della legge n. 392 del
1978 è manifestamente infondata, essendo stata già decisa da questa
Corte con sentenza 22 febbraio 1980 n. 22, la quale, dichiarando la
illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli
citati, nella parte in cui escludeva il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio
1978 e non soggetti a proroga, ed eliminando espressamente ogni
irrazionale disparità di trattamento tra locatori, ha, per necessità
logica, escluso altresì la sussistenza della stessa disparità tra
conduttori;
che la stessa questione è stata già dichiarata manifestamente
infondata dalla ordinanza 5 marzo 1981 n. 45 (con riferimento al solo
art. 59, che in quella fattispecie era il solo impugnato) e dalle
ordinanze 17 luglio 1980 n. 130 e 5 giugno 1980 n. 88;
che la questione relativa agli artt. 20, 21 e 22 del regio decreto
n. 12 del 1941 è inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio
a quo, come peraltro è riconosciuto nella stessa ordinanza di
rimessione (v. anche sent. 24 novembre 1982 n. 196).
Visti gli artt. 23 e 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata, in quanto già ritenuta tale
con ordinanza n. 130 del 1971, la questione dell'art. 23 l. 11 marzo
1953 n. 87, nella parte in cui prevede la tutela costituzionale del
cittadino per il solo caso di rilevanza della questione di legittimità
costituzionale in un procedimento giurisdizionale, sollevata dal
conciliatore di Casavatore, in riferimento all'art. 24 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe;
b) ordina la restituzione degli atti al conciliatore di Casavatore
per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata dallo stesso
conciliatore in riferimento agli artt. 24, 25, 47 e 101 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe;
c) dichiara manifestamente infondata in quanto già decisa con
sentenza n. 22 del 1980, la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della legge 27 luglio 1978
n. 392, nella parte in cui non escludeva il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio
1978 e soggetti a proroga, sollevata dal conciliatore di Casavatore, in
riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
d) dichiara inammissibile per irrilevanza sul giudizio a quo, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21, 22 del
regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sollevata dal conciliatore di
Casavatore in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 51, 101, 104 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte