Ordinanza n. 226/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 59r.d. 42/1942
citata
- art. 2751-bisCodice civile
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), richiamato dall'art. 169 dello
stesso regio decreto e dell'art. 55, comma primo, richiamato
dall'art. 169 dello stesso regio decreto, nonché dell'art. 54, comma
terzo, dello stesso regio decreto, promosso con ordinanza emessa il 22
ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente
tra Belloni Leonardo e la S.p.a. Spinelli, iscritta al n. 48 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1ª serie speciale dell'anno 1989;
Udito nella Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
ORDINANZA
Ritenuto che nel giudizio promosso da Belloni Luca e Belloni
Leonardo, già agenti della S.p.a. Spinelli in concordato preventivo,
per conseguire, nei confronti della predetta, il pagamento della
rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dopo l'apertura
della procedura concorsuale, ai sensi della sent. n. 300 del 1986
della Corte costituzionale, il Pretore di Firenze, con ordinanza
emessa il 22 ottobre 1987, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Legge fallimentare), richiamato dal successivo art. 169, nonché 55,
comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso
regio decreto;
che, ad avviso del giudice a quo, la parificazione dei crediti
derivanti dal rapporto di agenzia ai crediti retributivi, desumibile
dagli artt. 2751- bis c.c. e 429 c.p.c., trova giustificazione nel
carattere prevalentemente personale del lavoro prestato dall'agente,
che consente una parziale assimilazione di tale tipologia lavorativa
a quella subordinata, e la non riconducibilità dei redditi da essa
derivanti a quelli d'impresa, sicché appare dubbia la legittimità
costituzionale: a) dell'art. 59 del regio decreto n. 267 del 1942,
richiamato dal successivo art. 169, nella parte in cui esclude la
rivalutazione dei crediti derivanti da rapporti aventi per oggetto la
prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato, per il periodo
successivo alla domanda di concordato preventivo; b) degli artt. 55,
comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, stesso regio
decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli
interessi dovuti sui crediti privilegiati degli agenti nella
procedura di concordato preventivo, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in relazione alla disciplina dei crediti da lavoro
subordinato risultante dalla sentenza n. 300 del 1986 della Corte
costituzionale;
che non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, in relazione alla questione sub a), incongruo
appare il richiamo alla sentenza n. 300 del 1986, poiché la detta
sentenza ha riconosciuto la rivalutazione, dopo la data di
presentazione della domanda di concordato, esclusivamente per i
crediti dei lavoratori dipendenti, tanto è vero che si è riferita,
nell'indicare i parametri costituzionali, congiuntamente agli artt. 3
e 36 della Costituzione, precetto quest'ultimo non invocabile per la
categoria di lavoratori di cui si tratta, rientranti pur sempre fra i
lavoratori autonomi, e addirittura suscettivo di ricevere offesa
dalla auspicata equiparazione dei lavoratori autonomi a quelli
subordinati in relazione al potenziale conflitto tra le dette
categorie nell'ambito del procedimento concorsuale;
che, quanto alla questione sub b), valgono osservazioni
sostanzialmente analoghe, in quanto l'estensione della prelazione
agli interessi è stata sancita da questa Corte, con la richiamata
sentenza n. 300 del 1986, ad integrazione della peculiare tutela dei
crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art.
36 della Costituzione (cfr. anche la sentenza n. 204 del 1989);
che, pertanto, entrambe le questioni vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato
dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma primo, come sopra
richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto n. 42 del
1942, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte