Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - EFFETTI PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE EX ART. 59 R.D. N. 267/1942 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - SUSSISTENZA - ESIGENZA DI LIMITARE LA RIVALUTAZIONE SINO AL MOMENTO IN CUI DIVIENE DEFINITIVO LO STATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 267, ART. 59. - COST. ARTT. 3, 36.
Il princi'pio costituzionale di eguaglianza tollera disparita' di trattamento se giustificate dall'attuazione di un valore costituzionale; pertanto, la regola della "par condicio creditorum", alla quale e' ispirato il procedimento fallimentare, anche a ravvisarne il fondamento nel suddetto principio di eguaglianza, non puo' precludere, per i crediti da lavoro, la rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, esclusa, per la generalita' dei crediti, dall'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto la rivalutazione costituisce strumento destinato ad assicurare l'effettivita' della garanzia apprestata dall'art. 36 Cost., mentre la sua esclusione determina ingiustificata disparita' di trattamento tra portatori di crediti da lavoro nel fallimento e portatori di detti crediti fatti valere in altri procedimenti. La rivalutazione dei crediti da lavoro nel fallimento non puo' tuttavia aver luogo senza limiti, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, onde non sacrificare ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori e non urtare contro le esigenze proprie del procedimento fallimentare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, anche in relazione all'art. 429 c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. - Cfr. sentt. n. 139/81, n. 300/86.
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In tema di concordato preventivo, la rivalutazione, dopo la data di presentazione della relativa domanda, e' stata riconosciuta dalla sentenza n. 300/1986, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti sulla base dell'art. 36 Cost., precetto questo non invocabile nel caso di crediti derivanti da rapporto di agenzia, in quanto i lavoratori in tale ambito rientrano pur sempre fra i lavoratori autonomi e una loro equiparazione a quelli subordinati, per il potenziale conflitto tra le due categorie nel procedimento concorsuale, sarebbe addirittura suscettivo di costituire per essi offesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dal successivo art. 169).
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL DECRETO MINISTERIALE CHE DISPONE LA PROCEDURA FINO AL MOMENTO IN CUI LA VERIFICA DEL PASSIVO DIVIENE DEFINITIVA - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Nei confronti dei creditori, gli effetti dell'amministrazione strordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicche' anche nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono beneficiare del trattamento ad essi assicurato - per effetto di precedenti decisioni di incostituzionalita' - nelle seconde. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 59, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva. - S. nn. 300/1986, 204/1989.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 26/1979
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto puo' privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perche' impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentareart. 429 Codice di procedura civile
FALLIMENTO - CREDITI DI LAVORO - NON RIVALUTABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' costituzionalmente legittima l'esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro nel corso delle procedure concorsuali, in quanto il piu` o meno puntuale adempimento della obbligazione del datore di lavoro non rileva per il periodo posteriore alla apertura delle procedure concorsuali stesse, le quali rientrano nella categoria della esecuzione forzata delle obbligazioni. Inoltre la posizione creditizia del lavoratore nelle procedure concorsuali non e` paragonabile alla situazione prevista nel rito del lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 42, 52, 92 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nonche` del combinato disposto degli artt. 429, terzo comma c.p.c. e 59 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in relazione all'art. 36 Cost.). - V. sent. nn. 13/1977, n. 43/1977.
Riguarda ancheart. 52 Legge fallimentareart. 42 Legge fallimentareart. 429 Codice di procedura civileart. 92-ess r.d. 267/1942