Ordinanza n. 229/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3,
n. 1 del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona,
iscritti rispettivamente ai nn. 90, 105 e 143 del registro ordinanze
1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 9, 10
e 11, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di due processi penali a carico di persone
imputate del reato di bancarotta fraudolenta, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, risultando la
pendenza del giudizio civile di opposizione alla dichiarazione di
fallimento, ha sollevato, in esito all'udienza preliminare, con
ordinanze in data 2 e 29 ottobre 1990 (R.O. 143/1991, 90/1991),
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del
nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono
la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della
sentenza civile o amministrativa che definisce una questione
pregiudiziale di stato diversa da quelle concernenti lo stato di
famiglia o di cittadinanza;
che lo stesso giudice - investito della richiesta di
archiviazione formulata dal pubblico ministero in un procedimento
avviato su querela di una persona ritenutasi diffamata da enunciative
di fatti contenute nella motivazione di un provvedimento impugnato
davanti al tribunale amministrativo regionale - ha sollevato, con
ordinanza in data 30 novembre 1990 (R.O. 105/1991), analoga questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, del codice
predetto, in quanto non gli consente di sospendere il procedimento,
soprassedendo alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero,
fino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice
amministrativo;
che la violazione dei parametri costituzionali richiamati è
fondata sul confronto della norma denunciata con l'art. 479
cod.proc.pen., il quale autorizza il giudice del dibattimento a
sospendere il processo pur quando insorgano questioni pregiudiziali
alla decisione sull'esistenza del reato diverse da quelle indicate
nell'art. 3, e quindi anche in caso di controversia sulla qualità di
fallito in pendenza di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento;
che, oltre alla violazione del principio di eguaglianza, è
ravvisato un contrasto col principio di razionalità, perché
"potrebbe configurarsi un eventuale conflitto fra sentenza del
dibattimento penale (nell'ipotesi di rinvio a giudizio) e giudicato
civile ovvero fra sentenza di non luogo a procedere del G.I.P. e
giudicato civile che dovesse respingere l'opposizione al fallimento",
nonché con l'art. 2 Cost.;
che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che i giudizi incidentali promossi dalle tre ordinanze
hanno per oggetto la medesima questione, per cui si rende opportuno
disporne la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;
che nessuna motivazione è addotta dal giudice a quo a
fondamento dell'asserito contrasto delle norme impugnate con l'art. 2
Cost.;
che nel nuovo sistema processuale non possono essere messe
validamente a confronto, ai fini dell'art. 3 Cost., la disciplina
della fase preliminare e la disciplina della fase del dibattimento,
la prima essendo "stata congegnata, nel suo regime ordinario, come un
procedimento allo stato degli atti" (sentenza n. 64 del 1991);
che con tale impostazione appare coerente il carattere
eccezionale del potere del giudice di sospendere il processo per
ragioni di pregiudizialità, così come, per una ratio analoga, è
eccezionale la facoltà di promuovere il supplemento istruttorio
previsto dall'art. 422;
che la limitazione del potere del giudice per le indagini
preliminari ai casi indicati nell'art. 3, n. 1, si giustifica anche
alla stregua di un altro criterio-guida della riforma del processo
penale, cioè l'attenuazione dell'interdipendenza tra giudizio penale
e giudizio civile o amministrativo, onde la sospensione del processo
nei casi previsti dalla legge è sempre una facoltà del giudice e
mai un obbligo, diversamente da quanto disponeva l'art. 19 del codice
del 1930;
che la decisione del giudice penale che risolve una questione
civile o amministrativa non ha efficacia vincolante in nessun altro
processo (art. 2, secondo comma, cod. proc. pen.);
che nel caso della terza ordinanza (R.O. 105/1991) la questione
è irrilevante, essendo stata sollevata prima che avesse inizio
l'azione penale e quindi in assenza di una imputazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del
nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in
epigrafe, iscritte nel R.O. nn. 90 e 143/1991;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, del nuovo codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, dal Giudice sopra nominato con l'ordinanza in epigrafe,
iscritta nel R.O. n. 105/1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte