Ordinanza n. 23/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 3267/1923
- art. 1legge 3267/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del
r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e terreni montani) e successive
modificazioni e integrazioni promosso con ordinanza emessa il 1°
febbraio 1979 dal Pretore di Sorgono nel procedimento penale a carico
di Maccioni Giovanni Maria ed altri iscritta al n. 437 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 210 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Sorgono, nel corso di un procedimento
penale a carico di Maccioni Giovanni Maria ed altri, imputati di
pascolo abusivo continuato ed aggravato in terreni siti in località
dell'agro di Desulo e sottoposti a vincolo idrologico, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. della
legge 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni in
riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. perché risultavano imposte
consistenti limitazioni alla disponibilità ed al godimento dei
terreni, per una durata illimitata nel tempo e, comunque, non
predeterminata e senza alcun indennizzo;
Considerato che non risultano specificate le norme censurate;
che non v'è motivazione alcuna sulla rilevanza, tanto più
necessaria in quanto gli imputati non sono proprietari del terreno de
quo e, quindi, non sono i destinatari dei vincoli della cui
legittimità costituzionale trattasi;
che, comunque, la questione si appalesa manifestamente infondata
in quanto si tratta di un vincolo cui si accompagna una riduzione
dell'estimo dei terreni (art. 16 r.d. n. 3267/23);
che, peraltro, il vincolo stesso non importa ablazione della
proprietà in tutto o in parte e si risolve a favore dello stesso
proprietario che riceve protezione del bene oggetto del suo diritto
di proprietà;
che la durata del vincolo è subordinata alla vigenza del
pericolo di danno e cessa con il venir meno di esso
(art. 13 legge citata);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e segg. del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, sollevata
dal Pretore di Sorgono, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte