Ordinanza n. 23/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 1283Codice civile
- art. 50-bisCodice di procedura civile
- art. 99Legge fallimentare
- art. 14d.lgs. 51/1998
- art. 56d.lgs. 51/1998
- art. 98d.lgs. 270/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze
emesse il 17 aprile e il 2 marzo 2000 dal giudice istruttore presso
il tribunale di Imperia, il 18 marzo 2000 (n. 3 ordinanze) dal
giudice istruttore presso il tribunale di Milano e il 2 marzo 2000
dal giudice istruttore presso il tribunale di Imperia,
rispettivamente iscritte ai nn. 510, 525, 538, 539, 540 e 541 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 40 e 41 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione della Banca Commerciale Italiana
S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di giudizi di opposizione allo stato
passivo del fallimento di clienti di banche, nei quali si controverte
sulla validità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di clausole
anatocistiche contenute nei contratti stipulati tra le banche ed i
clienti, il giudice istruttore presso il tribunale di Imperia (con
tre ordinanze, una in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione: r.o. n. 510 del 2000; le altre due in riferimento al
solo art. 76 della Costituzione: r.o. nn. 525 e 541 del 2000) e il
giudice istruttore presso il tribunale di Milano (con tre ordinanze,
in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione:
r.o. nn. 538, 539 e 540 del 2000) hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999
[erroneamente indicato come "comma 3 dell'art. 120 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'art. 25, capoverso,
del decreto legislativo n. 342 del 1999" nelle ordinanze registrate
ai nn. 510, 525 e 541 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le
clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data
di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai
criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
[delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22
aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di
essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere
solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità
ed i tempi in questa previsti;
che nel giudizio registrato al n. 25 del 2000 si è
costituita la banca opponente, la quale, in via preliminare, ha
eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza
e, nel merito, ne ha chiesto la declaratoria di infondatezza;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità
(per i giudizi registrati ai nn. 538, 539, 540 e 541 del 2000) o
comunque di infondatezza della proposta questione (per i giudizi
registrati ai nn. 510 e 525 del 2000);
che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria
posizione.
Considerato che i sei giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i
menzionati errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 510, 525 e
541 del 2000 non rendono incerta l'individuazione della norma
effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che il giudizio di opposizione allo stato passivo del
fallimento è riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale
del tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art.
14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis cod. proc.
civ., introdotto dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51
del 1998 e modificato dall'art. 98 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270);
che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non
è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità
costituzionale di norme - come quella denunciata - applicabili
esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da
ultimo, sentenza n. 204 del 1997 e ord. n. 552 del 2000);
che la norma denunciata, comunque, non vive più
nell'ordinamento giuridico perché questa Corte, con sentenza n. 425
del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata dai giudici istruttori dei
tribunali di Imperia e di Milano, in riferimento agli evocati
parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte