Ordinanza n. 23/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
- art. 120Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze
emesse il 30 marzo 2001 dal Tribunale di Pesaro, il 14 luglio 2000
(n. 3 ordinanze) e il 22 maggio 2000 dal Tribunale di Pescara
rispettivamente iscritte ai nn. 464, 486, 487, 488, 612 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 25 e 34 dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche
contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,
il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 30 marzo del 2001, in
riferimento agli articoli. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104 della
Costituzione (r.o. n. 464 del 2001), ed il Tribunale di Pescara, con
tre ordinanze del 14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41
e 47 della Costituzione (r.o. nn. 486, 487, 488 del 2001), ed una del
22 maggio del 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione
(r.o. n. 612 del 2001), hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato
come "terzo comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del
1993, introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del
1999", nelle ordinanze registrate ai nn. 464 e 612 del 2001], nella
parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di
interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il
9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide
ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere
adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente -
al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa
previsti;
che, nelle ordinanze registrate ai nn. 486, 487 e 488 del
2001, si indica, quale norma denunciata, anche quella di cui al comma
2 del citato decreto legislativo n. 342 del 1999, pur indirizzandosi
le censure solo al comma 3 dello stesso articolo;
che nei giudizi registrati ai numeri 486, 487, 488 e 612 del
2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della sollevata questione,
perché la disposizione censurata è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.
Considerato che i cinque giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge,
vanno riuniti e congiuntamente decisi (il menzionato errore materiale
contenuto nelle ordinanze nn. 464 e 612 del 2001 non rende incerta
l'individuazione della norma effettivamente denunciata, mentre
l'erronea menzione anche del comma 2 dell'art. 25 del decreto
legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 486, 487 e 488 del
2001, non rende meno evidente che la norma oggetto della sollevata
questione è esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso
articolo);
che, con sentenza n. 425 del 2000 (anteriore all'ordinanza di
rimessione n. 464 del 2001 e successiva alle altre ordinanze), questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più
nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551
del 2000, nn. 24, 51 e 404 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati
parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di
Pesaro e dal Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte