Ordinanza n. 230/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, 445,
446, 447 e 448 del codice di procedura penale e dell'art. 2 n. 45
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dal Pretore
di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Battocchio
Marcello, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa dubita della
legittimità costituzionale del rito alternativo dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti, nella sua interezza, previsto
dall'art. 2, direttiva n. 45, della legge di delega 16 febbraio 1987,
n. 81, nonché dagli artt. da 444 a 448 del codice di procedura
penale;
che, in sostanza, da quanto è dato evincere nel complesso iter
argomentativo esposto dal remittente, le norme impugnate, in quanto
consentono di irrogare una pena "incongrua", perché diminuita di un
terzo rispetto a quella applicabile in un ordinario dibattimento,
contrasterebbero:
con l'art. 27, primo, secondo e terzo comma, della
Costituzione: per la detta "incongruità" della pena, e perché la
medesima verrebbe irrogata senza una vera sentenza di condanna, con
l'ulteriore conseguenza che la finalità rieducativa della sanzione
non risulterebbe effettivamente perseguibile;
con l'art. 3 della Costituzione: per la manifesta
irragionevolezza della disciplina nel suo complesso;
con l'art. 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione: perché i diritti alla libertà personale ed alla
difesa sono indisponibili;
con l'art. 111, primo comma, della Costituzione: perché nella
motivazione della sentenza sono esposte come "prove" del reato i soli
elementi di prova contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;
con l'art. 112 della Costituzione: perché l'azione penale non
può dirsi effettivamente esercitata se la richiesta di
patteggiamento è presentata nel corso delle indagini preliminari;
con l'art. 76 della Costituzione (censura rivolta solo verso le
disposizioni del codice di rito): per violazione dell'art. 2, prima
parte, della legge di delega, statuente l'obbligo del rispetto delle
Convenzioni internazionali (nella specie sarebbe violato l'art. 5,
secondo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale vieta l'irrogazione
di pene senza una sentenza di condanna);
Considerato che, con sentenza n. 313 del 1990, questa Corte, nel
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2,
del codice di procedura penale ("nella parte in cui non prevede che,
ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena
indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di
sfavorevole valutazione") ha già esaminato censure analoghe a quelle
sollevate dal Pretore di Bassano dichiarandole non fondate;
che, in particolare, nella citata decisione si è chiaramente
precisato che il controllo del giudice deve essere esercitato sulla
congruità della pena in concreto, quale indicata nella richiesta
consensuale delle parti (v. cit. sent. n. 313 del 1990, paragrafo n.
8) e non su quella astrattamente comminabile in assenza della
riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art.
444;
che tale controllo, evidentemente, non può non estendersi anche
all'osservanza del principio di proporzione tra entità della pena e
gravità dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione
sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua
pregnante finalità;
che, in ordine ai profili generali che delineano l'istituto del
"patteggiamento", questa Corte ha ulteriormente affermato (v.
sentenze cit. nn. 116 del 1992 e 313 del 1990): che nella sentenza
resa ex art. 444 sussiste pur sempre una indispensabile motivazione
che esprime il convincimento del giudice, sia sull'esclusione di
elementi acquisiti agli atti che neghino la responsabilità o la
punibilità, sia sulla correttezza o meno della definizione giuridica
del fatto che scaturisce dalle risultanze e dalla valutazione delle
circostanze; che la richiesta di applicazione della pena formulata
dall'imputato costituisce essa stessa una modalità di esercizio del
diritto di difesa; che il fatto che il giudice conservi comunque, pur
in presenza dell'accordo delle parti, il potere-dovere di pronunciare
sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di
procedura penale, è espressione di un principio generale posto
evidentemente a garanzia dello stesso imputato; che non può
ravvisarsi, nell'istituto in esame, alcuna "disponibilità" da parte
dell'imputato dei diritti alla libertà personale ed alla difesa, in
quanto la Costituzione garantisce le condizioni affinché tali
diritti possano essere esercitati in tutte le loro legittime
facoltà, ma ciò non autorizza a configurare quell'esercizio come
obbligatorio;
che, sul piano sistematico, ed ai fini che qui interessano, lo
stesso diritto vivente identifica nella sentenza di applicazione
della pena su richiesta una pronuncia di condanna;
che, in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate, ad eccezione di quella sollevata, sulle
medesime disposizioni, in riferimento all'art. 112 della
Costituzione, che va dichiarata manifestamente inammissibile, per
irrilevanza, in quanto risulta che nel giudizio a quo la richiesta di
patteggiamento non è stata presentata durante le indagini
preliminari, bensì in limine al dibattimento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n.
81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 444, 445, 446,
447 e 448 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 27, 76, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Pretore di
Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe;
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento
all'art. 112 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte