Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 69legge 153/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

il 9 dicembre 1997 dal pretore di Venezia nel procedimento civile

Castagnetta Girolamo contro Banca nazionale del lavoro S.p.a. ed

altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie

speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione

all'esecuzione presso terzi, il vice pretore onorario di Venezia con

ordinanza del 9 dicembre 1997 (pervenuta alla cancelleria della Corte

costituzionale il 22 marzo 1999), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale) in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle

pensioni erogate dall'INPS nei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ.

qualunque sia il credito azionato;

che il diverso trattamento assicurato dal sistema vigente

alle retribuzioni da un lato e ai trattamenti pensionistici

dall'altro non appare giustificabile. Vi sarebbe, infatti, un

generale regime di pignorabilità delle retribuzioni, pur nei limiti

indicati dall'art. 545 cod. proc. civ. e, invece, una generale

impignorabilità delle pensioni, salve le eccezioni specificatamente

riconosciute. In particolare, tale disparità di trattamento non si

giustificherebbe proprio per quei trattamenti pensionistici non

aventi carattere speciale ma che rappresentano la proiezione della

remunerazione percepita dal dipendente in attività, una volta in

quiescenza;

che in altri termini osserva - il giudice a quo - non può

esservi contrapposizione giuridica tra retribuzione e pensione,

quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore non più

in attività, sicché non troverebbe giustificazione il diverso

trattamento quanto alla loro pignorabilità e sequestrabilità.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non ha adeguatamente

motivato sulle circostanze di fatto, per cui non è possibile

valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale

(ex plurimis ordinanza n. 450 del 1999);

che in particolare non risultano precisati alcuni elementi

necessari per decidere la questione, tra i quali lo status del

soggetto interessato e la natura del credito fatto valere in

giudizio;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione dal vice pretore di Venezia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte