Ordinanza n. 231/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 153/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
il 9 dicembre 1997 dal pretore di Venezia nel procedimento civile
Castagnetta Girolamo contro Banca nazionale del lavoro S.p.a. ed
altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie
speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione
all'esecuzione presso terzi, il vice pretore onorario di Venezia con
ordinanza del 9 dicembre 1997 (pervenuta alla cancelleria della Corte
costituzionale il 22 marzo 1999), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale) in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle
pensioni erogate dall'INPS nei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ.
qualunque sia il credito azionato;
che il diverso trattamento assicurato dal sistema vigente
alle retribuzioni da un lato e ai trattamenti pensionistici
dall'altro non appare giustificabile. Vi sarebbe, infatti, un
generale regime di pignorabilità delle retribuzioni, pur nei limiti
indicati dall'art. 545 cod. proc. civ. e, invece, una generale
impignorabilità delle pensioni, salve le eccezioni specificatamente
riconosciute. In particolare, tale disparità di trattamento non si
giustificherebbe proprio per quei trattamenti pensionistici non
aventi carattere speciale ma che rappresentano la proiezione della
remunerazione percepita dal dipendente in attività, una volta in
quiescenza;
che in altri termini osserva - il giudice a quo - non può
esservi contrapposizione giuridica tra retribuzione e pensione,
quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore non più
in attività, sicché non troverebbe giustificazione il diverso
trattamento quanto alla loro pignorabilità e sequestrabilità.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non ha adeguatamente
motivato sulle circostanze di fatto, per cui non è possibile
valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
(ex plurimis ordinanza n. 450 del 1999);
che in particolare non risultano precisati alcuni elementi
necessari per decidere la questione, tra i quali lo status del
soggetto interessato e la natura del credito fatto valere in
giudizio;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione dal vice pretore di Venezia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte