Ordinanza n. 234/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo
comma, 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,
promossi con ordinanze emesse il 21 dicembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia (n. 1 ordinanza)
ed il 14 e 15 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona (n. 5 ordinanze), iscritte
rispettivamente ai nn. 100, 102, 103, 106, 107 e 108 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
nn. 9 e 10, prima serie speciale dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto:
A) che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 (R.O.
n. 100/1991) nel procedimento penale contro Battaglino Francesco, il
quale aveva rinunciato all'udienza preliminare, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112
della Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di
procedura penale, in quanto non prevede che il giudice emetta il
decreto di giudizio immediato, su richiesta dell'imputato, (solo)
quando la prova risulta evidente;
che il giudice a quo censura il carattere vincolante della scelta
unilaterale di giudizio immediato compiuta dall'imputato, ritenendolo
incoerente con l'impostazione generale del codice, che, mentre
aderisce al modello accusatorio, ancorato alla parità delle parti,
stabilisce in via generale l'indefettibilità del controllo ad opera
del giudice terzo, così come avviene in particolare per la richiesta
di giudizio immediato da parte del pubblico ministero (il cui
accoglimento è subordinato al concorso di taluni presupposti,
verificabili dal giudice per le indagini preliminari: artt. 453, 454
e 455 codice di procedura penale), nonché nel caso di applicazione
di pena su richiesta (art. 444, secondo comma, stesso codice) e di
giudizio abbreviato (art. 440 stesso codice);
che il predetto carattere vincolante, attribuito alla sola
richiesta dell'imputato, per un verso limiterebbe i poteri del
pubblico ministero, inerenti all'attività di ricerca della prova
prima o nel corso dell'udienza preliminare, ai fini della conclusione
dell'udienza stessa, con conseguente lesione del princìpio di
uguaglianza (art. 3 della Costituzione), e con violazione del
princìpio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della
Costituzione), e per altro verso priverebbe il giudice per le
indagini preliminari di potestà discrezionale valutativa,
coessenziale alla funzione giurisdizionale (artt. 101, secondo comma,
102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione)
relativamente alla scelta delle strategie processuali e relativamente
al concorso delle condizioni sostanziali della scelta, non potendosi
ammettere che l'udienza preliminare sia prevista solo in funzione di
garanzia dell'imputato, atteso che con questa concorre, ed è anzi
prevalente, l'esigenza deflattiva dei carichi giudiziari;
B) che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 (R.O.
n. 106/1991), nel procedimento penale contro Peverieri Francesco,
ritenendo che sarebbe stata più opportuna, in luogo della richiesta
di rinvio a giudizio previa udienza preliminare ex art. 416 e
seguenti del codice di procedura penale, la richiesta, da parte del
pubblico ministero, del giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 e
seguenti dello stesso codice, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo
comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi
quinto e sesto, del codice di procedura penale;
che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 418, primo comma,
determinerebbe un "intasamento qualitativo-quantitativo dell'udienza
preliminare", riducendola a "meccanismo rituale obbligato", in quanto
inibisce al giudice ogni controllo sulla scelta operata dal pubblico
ministero, laddove l'art. 455 dello stesso codice gli consente di
rigettare la richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico
ministero; mentre l'art. 419, commi quinto e sesto, sarebbe lesivo
dei suindicati precetti costituzionali, in quanto subordina alla
discrezionalità dell'imputato il rifiuto dell'udienza preliminare;
C) che analoghe questioni lo stesso giudice ha sollevato con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1991 (R.O. n. 108/1991) nel
procedimento penale a carico di Perini Pasquale, con motivazione
conforme;
D) che analoghe questioni lo stesso giudice ha sollevato con
altre tre ordinanze, emesse in data 14 dicembre 1990, nei
procedimenti penali contro Orazi Giuliana (R.O. n. 102/1991), Tosi
Domenico (R.O. n. 103/1991) e Gagliardi Luciano (R.O. n. 107/1991),
motivando con riferimento ad altre ordinanze, che si dichiarano
allegate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la
fondatezza delle questioni;
Considerato che:
1) quanto alle questioni sub D, poiché le ordinanze sono motivate, in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza, per
relationem, mediante rinvio ad altri provvedimenti, esse vanno
dichiarate manifestamente inammissibili, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989);
2) che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto comma,
del codice di procedura penale, sollevata con le ordinanze nn. 106 e
108/1991, menzionate sub B e C, del pari va dichiarata manifestamente
inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che non risulta
dall'ordinanza che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato
all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;
3) che, quanto alla questione sollevata con l'ordinanza n.
100/1991, menzionata sub A, contrariamente a quel che ritiene il
giudice a quo, l'udienza preliminare, in coerenza con il modello
accusatorio del processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto
concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di
garanzia dell'imputato come vaglio della sostenibilità dell'accusa
(all'imputato è estranea l'esigenza deflattiva dei dibattimenti, il
cui perseguimento, peraltro, è fine solo eventuale e indiretto
dell'udienza preliminare);
che, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte
dell'imputato, in quanto si sostanzia della rinunzia alla detta
garanzia, si configura quale scelta libera e insindacabile
dell'imputato stesso (di cui sono irrilevanti gli interni motivi),
non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e
quindi non soggetta al controllo dell'avveramento di essi da parte
del giudice;
che ciò non offende i precetti di cui rispettivamente agli
artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della
Costituzione, e non ammette il raffronto (art. 3 della Costituzione)
con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del
pubblico ministero, richiesta la quale, siccome tende a privare
l'imputato della garanzia in parola, è altrettanto ragionevolmente
subordinata invece al concorso di specifici presupposti (in
particolare l'evidenza della prova, l'avvenuto interrogatorio
dell'imputato o equipollenti, il mancato decorso di un dato termine)
e assoggettata al controllo dell'avveramento di essi (artt. 453, 454,
455);
che analogamente va ritenuto in ordine alla denunciata
diversità di disciplina fra richiesta di giudizio immediato da parte
dell'imputato e richiesta, da parte dell'imputato stesso, di
applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, secondo
comma) o di giudizio abbreviato (art. 440);
che, invero, nel primo caso la legge, secondo quanto si è detto
non illegittimamente, configura una scelta libera e insindacabile
dell'imputato (rinunzia a una garanzia predisposta a suo favore),
mentre negli altri due casi, non trattandosi di interesse esclusivo
dell'imputato e da lui disponibile, la percorribilità dei relativi
itinerari processuali è ovviamente subordinata all'avveramento di
specifici presupposti (quali il consenso di entrambe le parti, la
possibilità, per il giudizio abbreviato, della definizione allo
stato degli atti ex art. 440, primo comma, e, per la applicazione
della pena su richiesta, la corretta qualificazione giuridica del
fatto e la corretta applicazione e comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti ex art. 444, secondo comma), sicché appare
necessario, a differenza che nel primo caso, il controllo del giudice
sull'avveramento di essi;
che la censurata limitazione dei poteri di ulteriori indagini
del pubblico ministero non altera l'equilibrio dei rapporti tra
difesa e accusa a danno di questa, e ciò in quanto da un lato tali
poteri, finalizzati al solo rafforzamento della sostenibilità
dell'accusa in sede di vaglio della sostenibilità stessa mediante
l'udienza preliminare, vengono meno in conseguenza della rinunzia
unilaterale al vaglio da parte dell'imputato - rinunzia la cui
previsione, secondo quanto è stato sopra detto, non è
costituzionalmenteillegittima - dall'altro lato, nel complessivo
svolgimento del processo, in luogo di essi subentrano quelli relativi
all'attività integrativa di indagine del pubblico ministero ai fini
delle proprie richieste di merito nel dibattimento ai sensi dell'art.
430;
che non è pertinente il richiamo all'art. 112 della
Costituzione, poiché il pubblico ministero, con la richiesta di
rinvio a giudizio ex art. 416, ha già esercitato l'azione penale;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
4) che, per quanto attiene alla questione sollevata con le
ordinanze nn. 106 e 108/1991, menzionate sub B e C, e relativa
all'art. 418, primo comma, la denuncia di violazione dell'art. 2
della Costituzione non è sorretta da alcuna motivazione;
che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art.
3 della Costituzione) poggia sul raffronto fra due situazioni
incomparabili, come sono la richiesta del pubblico ministero di
rinvio a giudizio previa udienza preliminare e la richiesta del
pubblico ministero di giudizio immediato, e che la diversa
strutturazione del controllo del giudice nelle due ipotesi trova la
sua giustificazione nell'essere l'udienza preliminare essenzialmente
preordinata a garanzia dell'imputato;
che, per quanto concerne gli altri parametri invocati,
l'attribuzione alle parti della scelta del rito
- attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilità dello
stesso da parte del giudice (tale è la sostanza della censura) - non
urta contro l'art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a
realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il
cennato precetto non impone ad ogni costo tale deflazione (che
d'altronde, come già accennato, è fine solo eventuale e indiretto
dell'udienza preliminare), né contro l'art. 101, secondo comma,
della Costituzione, il quale non esclude presupposti rimessi
all'iniziativa delle parti del giudizio penale né impone l'unicità
del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e
101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma,
e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale,
sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona con le ordinanze nn. 102, 103 e 107/1991;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,
dell'art. 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale,
sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,
dell'art. 418, primo comma, del codice di procedure penale, sollevata
dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;
4) dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101,
secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della
Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di procedura
penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Foggia con l'ordinanza n. 100/1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte