Ordinanza n. 237/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 117/1988
- art. 16legge 117/1988
- art. 101legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 12d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 16, cpv. e
terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati) promosso con ordinanza emessa
il 7 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brescia
sui ricorsi riuniti proposti dalla s.r.l. Fond Metal Gnali contro
l'Ufficio delle Imposte Dirette di Salò, iscritta al n. 760 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia
con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 ha sollevato due diverse
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16,
capoverso e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) per contrasto
sia con gli artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost. sia
con l'art. 36 Cost.;
che, in particolare, con la prima questione il giudice a quo
ritiene che le disposizioni impugnate violino gli artt. 101,
capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., in quanto, ai fini
dell'obbligo di verbalizzare in relazione ai provvedimenti collegiali
la votazione avvenuta ad unanimità o con il dissenso di alcuno dei
componenti il collegio, equiparerebbero i componenti le commissioni
tributarie ai magistrati ordinari ed amministrativi mentre i primi si
troverebbero in una posizione sostanzialmente differente poiché per
essi, diversamente che per i secondi, non vi è alcuna previsione di
sanzioni disciplinari che possano garantire l'esatto adempimento dei
nuovi obblighi di verbalizzazione e di custodia dei plichi;
che, con la seconda questione, il giudice a quo ritiene che le
disposizioni impugnate violino l'art. 36 Cost., in quanto impongono
ai componenti le commissioni tributarie nuovi e gravosi oneri ed
incombenti aggiuntivi (relativi alla verbalizzazione delle decisioni
di tutti i provvedimenti collegiali ed al confezionamento ed alla
custodia dei plichi contenenti i verbali) per i quali, alla stregua
dell'attuale sistema di retribuzione dei giudici tributari (art. 12
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) non è previsto alcun compenso
economico;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
comunque infondate;
Considerato, in ordine alla prima questione, che la mancanza di
sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte
dei componenti le commissioni tributarie, degli obblighi di
verbalizzazione introdotti dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, palesemente non comporta alcuna violazione dei principi
d'indipendenza ed autonomia della magistratura, di cui agli artt.
101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., come questa Corte ha
già deciso (cfr. ordinanza n. 1140 del 1988);
che pertanto non può ritenersi illegittima la disposizione
impugnata nella parte in cui pone l'obbligo di verbalizzazione delle
decisioni collegiali, tanto più che l'eventuale inadempimento doloso
di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale;
che, in conseguenza, la prima questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato, in ordine alla seconda questione, che, con la
sentenza n. 18 del 1989, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 13
aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispongono che "è compilato
sommario processo verbale" anzi che "può, se uno dei componenti
dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario
processo verbale";
che, di conseguenza, si rende indispensabile restituire gli atti
al giudice a quo affinché provveda ad un nuovo esame della questione
alla luce della normativa risultante a seguito dell'indicata
dichiarazione d'incostituzionalità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma, della
legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, capoverso,
104, primo comma e 107 Cost., dalla Commissione tributaria di primo
grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Ordina la restituzione alla medesima Commissione tributaria di
primo grado di Brescia degli atti relativi alla questione di
legittimità costituzionale degli stessi artt. 1 e 16, capoverso e
terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento
all'art. 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte