Ordinanza n. 237/1990
Altra decisione · depositata il 08/05/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1 (Norme per
l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione
artigianale e industriale e ad attività commerciali); dell'art. 1
della legge della Regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7 (Proroga del
termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982,
n. 1, recante: "Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad
attività di produzione artigianale e industriale e ad attività
commerciali"); dell'art. unico, commi terzo e ultimo, della legge
della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 (Integrazione alla legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso
del territorio") e dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 30
marzo 1988, n. 17 (Interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri,
artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale
12 gennaio 1982, n. 1), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1989
dal Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella nel
procedimento penale a carico di Gregori Giacinto ed altri, iscritta
al n. 27 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che il Pretore di Padova, Sezione distaccata di
Cittadella, con ordinanza dell'11 marzo 1989 (R.O. n. 27/90), ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117 Cost. - degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n.1, (Norme per
l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione
artigianale e industriale e ad attività commerciali),
successivamente prorogata dall'art. 1 della legge della Regione
Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, dall'articolo unico, commi terzo e
ultimo, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 e
dall'art. 2 della legge della Regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17;
che le prime due disposizioni impugnate, e cioè gli artt. 1 e 2
della legge regionale veneta n. 1 del 1982, consentono l'ampliamento
- per documentate esigenze di riorganizzazione aziendale, di
incremento occupazionale e di sicurezza del lavoro - dei fabbricati
adibiti ad attività artigianali, industriali o commerciali anche
ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli
strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali e
dettano, per il rilascio della relativa concessione, una particolare
disciplina applicabile sino al 31 dicembre 1984;
che le altre disposizioni denunciate contengono proroghe di tale
termine che risulta spostato dapprima al 30 giugno 1986 (art. 1 legge
regionale n. 7 del 1985), successivamente al 31 dicembre 1987
(articolo unico della legge regionale n. 11 del 1987) ed infine al 1°
ottobre 1988 (art. 2 della legge regionale n. 17 del 1988, che
proroga il termine per il rilascio della concessione per
l'ampliamento purché la domanda sia stata presentata entro il 31
dicembre 1987);
che, ad avviso del Pretore, le norme impugnate introdurrebbero -
in contrasto con l'art. 3 Cost. - una ingiustificata disparità di
trattamento tra i soggetti titolari di attività artigianali,
industriali o commerciali, riservando solo a coloro che abbiano
intrapreso l'attività prima del 3 gennaio 1979 il particolare regime
per il rilascio della concessione previsto dalla legge regionale n. 1
del 1982;
che un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. è
ravvisato dal giudice rimettente nell'irragionevolezza della
normativa denunciata che, nata come disciplina eccezionale e
temporalmente limitata, si è poi protratta per oltre un decennio
determinando lo stravolgimento della disciplina urbanistica;
che inoltre, sempre secondo il giudice a quo, le disposizioni in
esame - consentendo una indiscriminata facoltà di ampliamento di
fabbricati in difformità dalle previsioni degli strumenti
urbanistici - risulterebbero lesive dell'art. 9 Cost. e violerebbero
anche l'art. 41, secondo comma Cost., in quanto l'utilità sociale,
cui fa riferimento quest'ultima norma costituzionale, è concetto che
non si esaurisce nella dimensione produttiva ed occupazionale ma
riguarda il complesso dei beni della vita - materiali ed immateriali
- destinati a soddisfare le esigenze della collettività;
che, infine, sarebbe violato l'art. 117 Cost. poiché le norme
denunciate non rispetterebbero i principi fondamentali stabiliti
dalle leggi statali n. 47 del 1985 e n. 10 del 1977 in ordine alla
necessaria conformità delle concessioni ad edificare alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, alla disciplina della
sanatoria per i c.d. abusi formali ed alle procedure per il recupero
urbanistico degli insediamenti abusivi;
Considerato che, in base alla disciplina transitoria dettata dal
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale", i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a
tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati
negli artt. 241 e 242 del suddetto decreto;
che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di
procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore
del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto
a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n.
271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla
fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;
che nel procedimento a quo - originato da un rapporto dei
carabinieri sulla costruzione, in zona agricola, di un manufatto ad
uso industriale a seguito di una concessione per ampliamento
rilasciata ai sensi della legge della Regione Veneto n. 1 del 1982 -
l'unico atto compiuto dal Pretore rimettente, prima della
proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato
l'invio di una comunicazione giudiziaria ai soggetti interessati
all'attività edificatoria ed ai pubblici amministratori responsabili
del rilascio della concessione edilizia: con la conseguenza che il
procedimento in questione è destinato, per lo stadio in cui si
trova, ad essere ricondotto alla fase delle indagini preliminari di
competenza del pubblico ministero ed a svolgersi secondo le norme del
nuovo processo penale;
che si rende, pertanto, necessaria una rinnovata valutazione, da
parte del giudice a quo, sulla rilevanza attuale della questione di
legittimità costituzionale alla luce delle vigenti disposizioni
processuali (cfr. ord. n. 6 del 1990);
che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Padova,
Sezione distaccata di Cittadella.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova, Sezione
distaccata di Cittadella.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte