Ordinanza n. 239/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo,
terzo e quarto comma, 406 e 407 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Moretti Stefano, iscritta al n. 790 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo,
terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale,
nella parte in cui, predeterminando ex lege i termini di durata delle
indagini preliminari, la loro proroga, e comminando
l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza
dei termini, "costringono la pubblica accusa ad operare in direzione
contraria al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale" ..
"che rappresenta un necessario completamento del principio
sostanziale di legalità";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza,
della sollevata questione;
Considerato che, in linea generale, questa Corte ha già
riconosciuto la legittimità della previsione di termini alle
indagini preliminari, affermando che la relativa disciplina risponde
alla duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni
e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di
chi a tali indagini è assoggettato (v. sent. n. 174 del 1992);
che, più in particolare, la Corte, nell'esaminare altra
questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 112, 24 e 3 della
Costituzione, ha concluso nel senso della manifesta infondatezza (v.
ord. n. 48 del 1993) rilevando che la previsione di specifici limiti
cronologici, e la correlativa sanzione d'inutilizzabilità degli atti
d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, si raccorda
intimamente alle finalità stesse della attività di indagine, la
quale, lungi dal riprodurre quella funzione "preparatoria" del
processo che caratterizzava la fase istruttoria nel codice di rito
previgente, è destinata unicamente a consentire al pubblico
ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio
dell'azione penale (art. 326 c.p.p.), con l'ovvio corollario che la
tendenziale completezza delle indagini (v. sentenza n. 88 del 1991),
evocata dall'art. 358 del codice di procedura penale, viene
funzionalmente a correlarsi non al compimento di tutti gli atti
"necessari per l'accertamento della verità", secondo l'ampia
enunciazione che compariva nell'art. 299 del codice abrogato, ma al
ben più circoscritto ambito che ruota attorno alla scelta se
esercitare o meno l'azione penale;
che nella medesima decisione si è quindi ritenuto che non v'è
alcuna contraddizione logica tra la previsione di un termine entro il
quale deve essere portata a compimento l'attività di indagine e il
precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel
termine, in sé per sé considerato, un fattore che sempre e comunque
sia astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico
ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché
l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione
viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un
verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire,
allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione
penale, mentre, sotto altro profilo, può rinvenire adeguato
soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura
delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale
o nella attività integrativa di indagine che l'art. 430 consente di
compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio;
che, d'altra parte, va riservata alle discrezionali scelte del
legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in
base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle
eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a
compimento entro il termine massimo previsto dalla legge;
che dette motivazioni rispondono anche alle ulteriori censure ed
argomentazioni prospettate dall'odierno remittente, sicché la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e
407, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 112 e 25, secondo comma, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte