Ordinanza n. 24/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 1283Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze
emesse il 24 maggio 2000 dal tribunale di Napoli, in composizione
monocratica, il 17 aprile 2000 dal giudice delegato per il
procedimento ingiuntivo dal Presidente del tribunale di Benevento, il
7 gennaio 2000 dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, e il 20 luglio 2000 dal giudice istruttore presso il
tribunale di Trapani, rispettivamente iscritte ai nn. 521, 567, 584 e
632 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 40, 42, 43 e 45 - 1ª serie speciale - dell'anno
2000.
Visti l'atto di costituzione della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata S.r.l. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto, o comunque
nei quali viene in rilievo, la validità di clausole anatocistiche
contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,
il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con ordinanza
del 24 maggio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 102,
e 104 della Costituzione (r.o. n. 521 del 2000), il giudice delegato
per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del tribunale di
Benevento, con ordinanza del 17 aprile del 2000, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 77 della Costituzione (r.o. n. 567 del 2000), la Corte
d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del
7 gennaio 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o.
n. 584 del 2000), il "giudice istruttore" (recte: giudice unico) del
tribunale di Trapani, con ordinanza del 20 luglio 2000, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione (r.o. n. 632 del
2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in
vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "art. 25,
comma 2" nell'ordinanza registrata al n. 567 del 2000 e come "art.
120, comma 3, del testo unico n. 385 del 1993, introdotto dall'art.
25 del decreto legislativo n. 342 del 1999" nell'ordinanza registrata
al n. 584 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole
relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri
per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
[delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22
aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo
di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi
valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le
modalità ed i tempi in questa previsti;
che nel giudizio registrato al n. 584 del 2000 si è
costituita la banca, parte nel giudizio principale, chiedendo la
declaratoria di inammissibilità per l'inesistenza del denunciato
comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e
comunque per irrilevanza o di infondatezza della sollevata questione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o
comunque (limitatamente al giudizio registrato al n. 521 del 2000)
l'infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che i quattro giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i
menzionati errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 567 e 584
del 2000 non rendono incerta l'individuazione della norma
effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che l'eccezione di inammissibilità basata su un possibile
diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche
bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ.,
non è pertinente perché presuppone una delimitazione del thema
decidendum diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola
rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le
controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità
delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del
disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva
indubbiamente incide la norma denunciata;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze
di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più
nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 551
del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli
evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dal giudice
delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale
di Benevento, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, dal "giudice istruttore" del Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte