Ordinanza n. 243/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26r.d. 148/1931
- art. 27r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto
e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8
gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie...), promosso con
ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione
nella causa di lavoro tra Fallavena Enea e la società Veneta per
costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, iscritta al
n. 476 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che la Corte di cassazione - sezione lavoro - ha
sollevato, con sua ordinanza del 30 aprile 1974, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27,
comma quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.
148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione:
commisurazione dell'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri
allo stipendio o paga ultimi raggiunti senza tener conto dell'intiera
retribuzione effettivamente percepita; mancato riconoscimento della
ridetta indennità agli autoferrotranvieri che hanno diritto a
pensione.
Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa
Corte con sentenza n. 124 del 1975, che ha dichiarato, la prima, non
fondata nei sensi di cui alla motivazione (avendo ritenuto
l'espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" comprensiva
dell'intiera retribuzione finale), e la seconda non fondata, per essere
la buonuscita sostitutiva della pensione e comprensiva del mancato
pensionamento;
che, non essendo stati addotti motivi o argomenti nuovi, questa
Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale proposte dalla Corte di cassazione con ordinanza 30
aprile 1974 circa gli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27, comma
quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna -
lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione),
in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già
dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte