Ordinanza n. 244/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 84Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 4legge 1147/1966
- art. 19legge 1147/1966
- art. 70legge 108/1968
citata
- art. 1Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 2Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 4Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 25Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 26Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 27Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 30Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 33Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 36Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 84legge 108/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige
notificato il 7 febbraio 1985, depositato in Cancelleria l'8
successivo ed iscritto al n. 11 del Registro 1985, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato,
Sez. V, n. 15/85, in data 23 novembre 1984, con la quale sono state
annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per la elezione
del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige nella parte in cui
concernono il collegio elettorale di Trento;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985 del 23 novembre 1984, di
annullamento delle elezioni regionali del 20 novembre 1983 nella
parte concernente il collegio di Trento, in riferimento agli artt. 1,
2, 4, 25, 26, 27, 30, 33, 36 St. T.-A.A., in relazione all'art. 84
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (come sostituito dall'art. 4 l. 23
dicembre 1966, n. 1147), all'art. 19 l. 17 febbraio 1968 n. 108 e
all'art. 70 l. reg. T.-A.A. 8 agosto 1983, n. 7;
che, la ricorrente lamenta che tale sentenza, anziché
correggere - ai sensi dell'art. 84 d.P.R. n. 570 del 1960, come
modificato dall'art. 4 l. n. 1147 del 1966 - il risultato elettorale,
invalidando l'elezione dei soli 3 candidati della lista
irregolarmente ammessa e redistribuendone i seggi tra le altre liste
in modo proporzionale ai voti rispettivamente ottenuti, annulli in
toto l'elezione regionale per il collegio di Trento, con ciò
menomando l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla regione e
ai suoi organi, dovendo considerarsi, nella specie, sottratto in
radice al Consiglio di Stato di procedere a tale annullamento;
che la stessa ricorrente ha presentato, contestualmente al
ricorso, una istanza di sospensione dell'atto impugnato, alla quale
ha poi rinunciato in data 27 maggio 1985;
che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso
sia dichiarato inammissibile, in quanto inteso non a prospettare una
invasione dell'autonomia regionale, ma soltanto l'erroneo esercizio
di un potere spettante ad un organo giurisdizionale e, in subordine,
che esso sia riconosciuto, nel merito, infondato, poiché la
decisione resa con la sentenza impugnata sarebbe, nella specie, la
meglio rispondente all'esigenza di salvaguardare la volontà degli
elettori;
che, la Regione, in una memoria depositata in prossimità della
trattazione della causa, ulteriormente svolgendo i motivi del ricorso
e contestando che la censura possa qualificarsi sotto la specie
dell'error in iudicando, chiede, in via pregiudiziale, la trattazione
del ricorso stesso in pubblica udienza, per consentire il pieno
svolgimento delle sue facoltà di difesa; in via subordinata, un
rinvio della discussione in attesa della imminente pronunzia del
Consiglio di Stato sul parallelo e separato ricorso per revocazione
presentato dinanzi ad esso avverso la medesima sentenza; in linea
gradatamente subordinata, l'accoglimento della censura;
Considerato che non esistono ragioni sufficienti a consigliare la
rimessione della causa in udienza pubblica o comunque il rinvio della
discussione;
che questa Corte ha ripetutamente dichiarata l'inammissibilità
di conflitti tra Stato e Regione - in relazione ad atti
giurisdizionali - nei quali quest'ultima non contesti in radice la
spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a
"censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente
esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando nei quali il
giudice... sarebbe incorso" (sent. n. 289 del 1974), e chieda
perciò, in definitiva, alla stessa Corte di correggere tali errori,
così attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che,
all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);
che, nella fattispecie, l'oggetto della censura regionale è in
realtà l'asserita erroneità dell'iter decisorio del Consiglio di
Stato, per avere esso, in ipotesi, scorrettamente, ritenuta la
sussistenza dei presupposti giustificativi dell'annullamento
integrale dell'elezione per il Collegio di Trento;
che, pertanto, atteso che tale fattispecie si inquadra tra
quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il
ricorso della Regione Trentino-Alto Adige deve ritenersi
manifestamente inammissibile;
Visto l'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla
Regione Trentino-Alto Adige avverso la sentenza del Consiglio di
Stato, Sez. V, n. 15/1985, del 23 novembre 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte