Art. 25 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva