Ordinanza n. 246/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 132Codice penale
- art. 133Codice penale
- art. 94Codice della strada
- art. 17legge 449/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal
pretore di Roma, iscritta al n. 902 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il pretore di Roma, chiamato a giudicare una persona
imputata del reato di cui all'articolo 216, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per
avere circolato alla guida di un'autovettura la cui carta di
circolazione era stata in precedenza ritirata per omessa annotazione
del trasferimento di proprietà, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui punisce
con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da lire
duecentomila a ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui la
carta di circolazione è ritirata, circola abusivamente con lo stesso
veicolo al quale il ritiro si riferisce;
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata,
sanzionando con la medesima pena anche chi guida un veicolo durante
il periodo in cui gli è stata ritirata la patente, sarebbe
illegittima, in quanto equipara il trattamento sanzionatorio di
condotte tra loro diverse;
che, in particolare, il remittente, pur dichiarandosi consapevole
della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla non
sindacabilità delle scelte discrezionali riservate al legislatore in
materia di politica criminale, rileva che la discrezionalità sarebbe
stata esercitata in violazione del canone di ragionevolezza, come
risulterebbe anche dalla considerazione che la diversa offensività
delle due condotte era riconosciuta nel precedente codice della
strada, nel quale la circolazione, nel caso in cui il relativo
documento fosse stato ritirato, era punita con sanzione
amministrativa;
che, inoltre, il legislatore, pur nell'ambito più circoscritto
delle violazioni inerenti il possesso del documento di circolazione,
irragionevolmente equiparerebbe condotte offensive di interessi
totalmente diversi, quali quello alla pubblica incolumità (guida di
un veicolo per il quale la carta di circolazione non è mai stata
rilasciata e quindi non è mai stata valutata, in relazione ad esso,
la idoneità tecnica), e quello alla regolarità e alla completezza
dei dati riportati sul documento di circolazione (guida di un veicolo
in relazione al quale il documento sia stato ritirato a causa della
omessa annotazione del trasferimento di proprietà);
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata, non contrastando la disposizione censurata con
il canone di ragionevolezza.
Considerato che l'articolo 216, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, punisce con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e
dell'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila chiunque,
durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato,
circola abusivamente con lo stesso veicolo al quale il ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata;
che non sussiste la violazione del canone di ragionevolezza,
prospettata dal giudice remittente sotto il profilo della
equiparazione, quanto a trattamento sanzionatorio, di condotte
diverse e caratterizzate da differente gravità, in quanto, come più
volte affermato da questa Corte, quando due condotte, diverse nel
disvalore, siano accomunate dal legislatore nel trattamento
sanzionatorio, è sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della
discrezionalità di cui agli articoli 132 e 133 cod. pen.,
determinare la pena tra i limiti minimo e massimo, tenendo conto
della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle
diverse fattispecie (ordinanze nn. 456 del 1997, 220 del 1996,
sentenza n. 67 del 1992);
che del pari manifestamente infondata è la questione sotto il
diverso profilo prospettato dal giudice remittente (previsione di una
identica sanzione per violazioni afferenti tutte al possesso della
carta di circolazione), in quanto, premesso che la configurazione dei
reati e la previsione della qualità e della quantità delle sanzioni
penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla
discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta
irragionevolezza (v., da ultimo, ordinanze nn. 115 del 1998 e 456 del
1997), la previsione di una sanzione penale per la circolazione con
un veicolo privo di documento di circolazione perché ritirato non
appare di per sé irragionevole;
che, in particolare, per quanto riguarda l'ipotesi del ritiro del
documento di circolazione per omessa annotazione del trasferimento di
proprietà, la sanzione penale non è prevista dal legislatore come
conseguenza immediata di tale omissione, ma come sanzione per il
fatto che taluno si sia posto alla guida del veicolo nel periodo in
cui il documento era stato ritirato;
che, inoltre, il costante aggiornamento dei dati identificativi
del proprietario del veicolo attraverso la loro annotazione sulla
carta di circolazione risponde ad esigenze di pubblico interesse e
non appare irragionevole che il legislatore, pur nella varietà delle
soluzioni astrattamente ipotizzabili, abbia ritenuto di prevedere una
sanzione amministrativa per l'ipotesi di guida di un veicolo il cui
documento di circolazione non sia stato aggiornato nei tempi
stabiliti (articolo 94, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n.
449) e una sanzione penale per la reiterazione della medesima
condotta dopo che il documento, a causa dell'omesso adeguamento, sia
stato ritirato;
che anche per quel che riguarda la dedotta differente rilevanza
degli interessi protetti dalle norme sul possesso del documento di
circolazione la questione appare manifestamente infondata, poiché,
come appena ricordato, spetta al giudice adeguare la sanzione al
disvalore della condotta sanzionata;
che, pertanto, la questione, sotto tutti i profili prospettati
dal giudice remittente, deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 216, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Roma
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte