Ordinanza n. 248/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e
undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica),
promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di
Como nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Como, nel procedimento civile
vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente ad oggetto la
perequazione della pensione liquidata alla attrice in data 1° aprile
1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696 del 1989), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore,
alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di
calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;
che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt.
3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparità di trattamento che
si crea tra pensionati che pure hanno un passato lavorativo e
contributivo pressoché identico, e per la notevole diminuzione del
trattamento pensionistico che si verifica per cui esso risulta
inadeguato a soddisfare le esigenze di vita di una categoria di
pensionati;
che nessuna delle parti si è costituita né vi sono stati
interventi;
Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate da
questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente,
manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o
profili nuovi che possano fondare una differente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte