Ordinanza n. 248/1999
Altra decisione · depositata il 17/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 513legge 267/1997
usata come parametro
citata
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 6legge 267/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 513, comma 2, del
codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto
1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura
penale in tema di valutazione delle prove), e dell'art. 6, commi 1, 2
e 5, della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 2 luglio
1998 dal pretore di Milano, il 16 dicembre 1997 dal Tribunale di
Nocera Inferiore, il 24 settembre 1998 dal pretore di Milano, il 23
ed il 30 ottobre 1998 dal tribunale di Lamezia Terme e il 29
settembre 1998 dal tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai
nn. 749, 828 e 892 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 4, 5 e 49
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 42, 45 e 52, prima serie speciale, dell'anno
1998 e nn. 4 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Milano (r.o. nn. 749 e 892 del 1998), il
tribunale di Nocera Inferiore (r.o. n. 828 del 1998) e il tribunale
di Lamezia Terme (r.o. n. 4 e 5 del 1999) hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma,
27, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica
delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di
valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo
delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari
dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento
della facoltà di non rispondere;
che con diversa ordinanza il tribunale di Napoli (r.o. n. 49 del
1999) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e
secondo comma, 25, secondo comma, 101, 111 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen. "nella parte in cui consente al soggetto citato ex art.
210 c.p.p., che durante le indagini preliminari aveva inteso
rispondere, di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni
in dibattimento";
che i rimettenti denunciano il contrasto dell'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen. con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole
diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento
connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non
rispondere, utilizzabili solo con l'accordo delle parti, rispetto:
alla disciplina prevista per le dichiarazioni testimoniali rese nel
corso delle indagini preliminari e, fra queste, quelle del prossimo
congiunto dell'imputato (r.o. nn. 828 del 1998, 4, 5 e 49 del 1999);
alla disciplina dettata nel comma 2 della medesima disposizione per i
casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile
procedere all'esame del dichiarante (r.o. n. 892 del 1998, con
conseguente violazione anche dell'art. 24 della Costituzione); infine
alla disciplina dettata nel comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen.,
secondo cui le dichiarazioni del coimputato che rifiuta in
dibattimento di sottoporsi all'esame sono utilizzabili nei confronti
dell'imputato che vi consenta (r.o. n. 4 e 5 del 1999);
che il tribunale di Napoli censura inoltre, in riferimento anche
agli artt. 24, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, la
disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen.
perché fa dipendere l'esercizio del diritto dell'imputato al
controesame dalla scelta del dichiarante di avvalersi o meno della
facoltà di non rispondere, con conseguente disparità di trattamento
tra imputati e violazione del principio del giusto processo, del
libero convincimento del giudice e della obbligatorietà dell' azione
penale;
che, ad avviso dei giudici rimettenti, l'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle
dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi
fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice,
deroga al principio di non dispersione della prova e introduce un
principio dispositivo in materia probatoria, in contrasto con i
principi di legalità, esercizio dell'azione penale, funzione
conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione (r.o.
n. 828 del 1998 in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111
Cost.; r.o. n. 892 del 1998 in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, 101, secondo comma, e 112 Cost.; r.o. nn. 4 e 5 del 1999 in
riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., nonché all'art. 24
della Costituzione per violazione del diritto di difesa della parte
civile e degli imputati consenzienti, invece, alla lettura; r.o. n.
49 del 1999, che evoca altresì l'art. 2 della Costituzione per
contrasto della disciplina con "il principio di responsabilità e
collaborazione in vista dell'accertamento della verità");
che a giudizio del tribunale di Nocera Inferiore sarebbero
inoltre violati gli artt. 2 e 27 della Costituzione perché l'art.
513, comma 2, cod. proc. pen., ponendo limitazioni alla ricerca e
all'individuazione dei responsabili di un reato, ostacola il fine
primario del processo penale, che consiste nella ricerca della
verità e nella punizione dei colpevoli;
che la norma censurata si porrebbe quindi in contrasto con uno
dei fini primari dell'ordinamento, costituito dalla tutela dei
cittadini nei confronti dei comportamenti penalmente rilevanti che
ledono diritti inviolabili o doveri di solidarietà (art. 2 Cost.), e
travolgerebbe il principio per il quale responsabilità e pena sono
legate da un rapporto di reciproca implicazione (art. 27 Cost.);
che con la prima ordinanza il pretore di Milano dubita, inoltre,
della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 267 del
1997, nella parte in cui non estende il regime transitorio - previsto
dai commi 2 e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento
dell'entrata in vigore della predetta legge non sia ancora stata
disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate
dall'art. 513 cod. proc. pen. che si avvalgono in dibattimento della
facoltà di non rispondere;
che ad avviso del rimettente la disposizione transitoria
violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché disciplina
irragionevolmente in maniera diversa l'acquisizione delle
dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati di reato
connesso, a seconda che tali soggetti abbiano esercitato la facoltà
di non rispondere prima o dopo l'entrata in vigore della legge, così
facendo dipendere da circostanze temporali meramente casuali regole
diverse di utilizzazione probatoria;
che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di
dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi,
citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267
del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le
parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle
dichiarazioni rese in precedenza;
che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 828 e
892 del r.o. del 1998 e al n. 49 del r.o. del 1999 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente,
stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di
intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le
ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal
quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7
agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di
inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo
delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini
preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in
dibattimento della facoltà di non rispondere;
che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa
Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro
normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro,
dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura
penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante
rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti
concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla
lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di
procedura penale";
che nella citata sentenza, in relazione alle questioni
concernenti la disciplina transitoria, la Corte aveva disposto la
restituzione degli atti, rilevando che, a seguito della modifica
della disciplina a regime, e della possibilità, così introdotta, di
"recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli
contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza", doveva
essere valutato dai rimettenti se le questioni potessero considerarsi
superate;
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti
affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina
applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni
sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Milano, al tribunale di Nocera Inferiore, al tribunale di Lamezia
Terme, al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte