Ordinanza n. 25/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 204Codice penale
- art. 205Codice penale
- art. 2Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222
del codice penale promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1982 dal
G. I. presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico
di Saccardo Dino, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno
1983.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il G. I. presso
il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 3, primo
comma e 32 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 215 e
222 C.P., sostenendo che tali norme, in quanto stabiliscono
l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto
per infermità psichica, prevederebbero per costui un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del comune infermo di
mente che sia pericoloso - il quale secondo la vigente legislazione
fruisce invece di degenza e cura ospedaliera - e violerebbero il di lui
diritto alla salute, stante la natura "sostanzialmente carceraria"
della predetta misura di sicurezza;
considerato che tali questioni, già sollevate sotto i medesimi
profili da altri giudici, sono state ritenute non fondate dalla Corte
con la sentenza n. 139 del 1982 (con la quale, peraltro è stata
dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo
comma, 204, c.p.v. e 205, c.p.v. n. 2 del codice penale, nella parte in
cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità
psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e
della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante
dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura").
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen. sollevate in riferimento
agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. dal giudice istruttore presso il
Tribunale di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte