Ordinanza n. 25/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 497/1996
- art. 4d.l. 497/1996
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.
24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento,
la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli)
convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588,
promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1999 nel procedimento
civile vertente tra Salemme Edda ed altri e l'Isveimer S.p.a. in
liquidazione ed altri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1999
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1a
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Carlomagno Maria Antonietta ed
altri e dell'Isveimer S.p.a. nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il Presidente
relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avv.to Paolo De Caterini per Carlomagno Maria Antonietta
ed altri, Paolo Boer, Roberto Pessi e Paolo Tesauro per l'Isveimer
S.p.a. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile - promosso da
numerosi iscritti al fondo di previdenza per il personale Isveimer
per ottenere, fra l'altro, l'accertamento dell'incapienza della somma
destinata in bilancio agli obblighi gravanti sul fondo medesimo, e di
conseguenza la declaratoria del loro diritto all'accantonamento
presso il fondo della maggior somma richiesta - il pretore di Napoli,
in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa
il 20 aprile 1999, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni
urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione
del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge
19 novembre 1996, n. 588;
che, secondo il rimettente, la norma denunciata - ai sensi
della quale "I fondi di previdenza aziendali delle società del
gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani
approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina
l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli
iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa
superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci attuariali,
utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre
1995, maggiorate di un importo non superiore al 25" - si pone in
contrasto con gli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione;
che in termini di rilevanza della questione - poiché la
norma denunciata fa espresso riferimento ai fondi di previdenza
aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione
(quale appunto l'Isveimer S.p.a.) - il rimettente ritiene che la
norma stessa non può non essere applicata nel giudizio a quo,
giacché la liquidazione di tale società ha implicato anche la
liquidazione del relativo fondo di previdenza, al quale
(relativamente agli anni 1995 e 1996) i ricorrenti assumono non esser
stati assicurati ed accantonati gli importi annui determinati secondo
i differenti criteri disposti dall'art. 13 del regolamento del fondo
medesimo, approvato il 27 novembre 1995 (la cui applicazione al posto
della norma denunciata è invocata dai ricorrenti);
che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente - rilevato che la disposizione si riferisce,
di fatto, esclusivamente al fondo di previdenza Isveimer - sottolinea
anzitutto come la natura di "legge provvedimento" assunta dalla
normativa in esame (adottata allo scopo di porre rimedio al grave
disavanzo economico del fondo) comporti necessariamente che la
disposizione medesima (incidente anche sull'affidamento sorto nei
destinatari della precedente normativa) debba essere sottoposta ad
uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale, stante il
pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo
particolare o derogatorio;
che - secondo il rimettente - in questa prospettiva, mentre
gli artt. 1 e 3 della legge n. 588 del 1996 assicurano l'integrale
soddisfacimento di tutte le posizioni creditorie esistenti nei
confronti dell'Isveimer (essendo stato previsto un apposito impegno
del Banco di Napoli di erogare, attraverso finanziamenti del
Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, tutte le somme
occorrenti per onorare i crediti alle relative scadenze), solo per i
pensionati Isveimer è previsto, dal denunciato art. 4, un limite
massimo di erogazione, pari appunto alle riserve matematiche indicate
nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei
bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non
superiore al 25; laddove, inoltre, anche il riferimento a tali
bilanci tecnici sarebbe di per sé irragionevole, poiché basato su
dati non attendibili, che non potevano tener conto dei mutamenti e
degli oneri economici derivanti dalla cessazione dell'attività e
dell'anticipato pensionamento di tutti i dipendenti;
che, conseguentemente, a giudizio del pretore di Napoli,
oltre a violare il principio di ragionevolezza, la norma denunciata
lede la par condicio creditorum, assegnando un trattamento deteriore
proprio ai crediti previdenziali, che viceversa, nel nostro
ordinamento, in ossequio al dettato costituzionale, sono considerati
crediti privilegiati (ex art. 2751-bis numero 1, cod. civ.);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
manifesta infondatezza della sollevata questione;
che si è costituita l'Isveimer S.p.a., la quale ha chiesto
preliminarmente la restituzione degli atti al giudice rimettente,
affinché compia una nuova verifica e motivazione della rilevanza
della sollevata questione, mentre nel merito ha concluso per la
declaratoria di manifesta infondatezza;
che si sono altresì costituiti alcuni dei ricorrenti nel
giudizio a quo, concludendo viceversa per l'accoglimento della
questione.
Considerato, preliminarmente, che nel contesto dell'ordinanza di
rimessione risulta congruamente motivata l'affermazione, secondo cui
nel giudizio a quo - promosso dai ricorrenti allo scopo di ottenere
la determinazione di maggiori accantonamenti presso il fondo di
previdenza per il personale Isveimer, sulla base dei differenti
criteri disposti dalla previgente disciplina convenzionale portata
dall'art. 13 del regolamento del fondo, approvato il 27 novembre 1995
- deve trovare applicazione la norma denunciata; sicché va disattesa
la richiesta della parte costituita Isveimer S.p.a. di "restituzione
degli atti al rimettente";
che, inoltre, il rimettente ricollega alla propria
affermazione circa la non attendibilità dei dati emergenti dai
bilanci societari l'accertamento dell'incapienza della somma
destinata al soddisfacimento delle aspettative pensionistiche delle
parti, così non implausibilmente motivando sulla rilevanza;
che il complessivo ed articolato intervento operato dalla
legge 19 novembre 1996 n. 588 è stato reso necessario dalla ritenuta
opportunità (esplicitata nei lavori parlamentari di conversione del
decreto-legge n. 497 del 1996) di non fare ricorso, per il
risanamento del Banco di Napoli e la liquidazione delle società del
gruppo, alle generali procedure concorsuali previste dagli artt. 70 e
seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), onde evitare gli
evidenti riflessi negativi (economici e di immagine) da ciò
derivanti, anche all'estero, per l'intero sistema bancario italiano
(v. in tal senso l'intervento alla Camera dei deputati del relatore
per la maggioranza nella seduta del 22 ottobre 1996);
che la valutazione dell'intervento - la quale deve essere
compiuta con riguardo all'intero provvedimento normativo e non alla
singola disposizione denunciata - non può prescindere dalla
considerazione che tali finalità risultano perseguite dal
legislatore attraverso la previsione di un rilevante onere posto a
carico della finanza pubblica (Ministero del tesoro) per fronteggiare
la assai precaria situazione economica del Banco di Napoli e delle
società del gruppo, tra cui appunto l'Isveimer;
che la fissazione di un tetto di spesa contenuta nel
censurato art. 4 (afferente al fondo di previdenza in esame)
rappresenta un indispensabile limite dell'entità dell'accollo del
predetto onere da parte della collettività, in relazione
all'esigenza della concreta realizzazione del relativo piano di
liquidazione (soggetto pur sempre all'approvazione della Banca
d'Italia) e della conseguente definizione di tutti i rapporti
giuridici facenti capo al fondo stesso, previste come condizioni
dell'intervento medesimo;
che, dunque, l'invocata caducazione del limite non avrebbe
l'auspicato effetto di assicurare un'illimitata capienza del fondo ma
si porrebbe, viceversa, come ostativa proprio alla maggiorazione di
spesa concessa dal legislatore; donde la non irragionevolezza della
denunciata disposizione;
che nemmeno è ravvisabile il denunciato vulnus al principio
di uguaglianza, poiché - pur a prescindere dalla inidoneità del
tertium comparationis evocato dal rimettente, attesa la
disomogeneità, rispetto alla situazione vantata dagli iscritti al
Fondo Isveimer, delle diverse posizioni creditorie esistenti nei
confronti del diverso soggetto Banco di Napoli delle quali il
rimettente assume l'integrale soddisfacimento ad opera degli artt. 1
e 3 della medesima legge - anche relativamente al Banco di Napoli gli
interventi finanziari del Tesoro sono comunque espressamente
condizionati "all'intervenuta stipulazione (...) di accordi sindacali
che comportino la diminuzione (...) del costo del lavoro (...),
compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi" (art. 3,
comma 1, lettera c), nonché alla temporanea sospensione dei
meccanismi perequativi delle pensioni integrative e sostitutive, con
esclusione di "ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli
aumenti non maturati nel periodo di sospensione" (art. 3, comma 3);
che in ogni caso le altre posizioni creditorie per le quali
è assicurata la copertura del Tesoro si configurano come tutelate da
una particolare forma di garanzia, accordata in vista delle predette
scelte di opportunità, risultando in tal modo accentuata la loro
peculiarità;
che, d'altronde, la portata politica della legge n. 588 del
1996 e la complessità dei problemi da essa risolti - con un
rilevante concorso di spesa pubblica, peraltro a sostegno, nella
specie, di trattamenti pensionistici comunque integrativi del regime
generale - configurano quell'inderogabile esigenza, più volte
riconosciuta dalla Corte quale base del potere del legislatore di
modificare sfavorevolmente la disciplina nei rapporti di durata, pur
quando l'oggetto di tali rapporti sia costituito da diritti
soggettivi perfetti (sentenza n. 390 del 1995), senza che da ciò
derivi alcuna frustrazione dell'affidamento del cittadino nella
sicurezza giuridica ovvero della tutela approntata dagli artt. 36 e
38 della Costituzione (sentenze n. 416 del 1999 e n. 219 del 1998);
che la natura integrativa del credito previdenziale in
questione preclude la integrale riconducibilità di questo
all'àmbito della retribuzione differita e rende ulteriormente
ragione della logica sottesa alla scelta legislativa, per cui risulta
improprio il richiamo alla norma dell'art. 2751-bis, numero 1, cod.
civ., la quale, se evocata - come nella specie - in riferimento ad
ipotesi di soddisfacimento volontario dei crediti, non rappresenta un
vincolo per la discrezionalità delle scelte legislative;
che, infine, l'asserita irragionevolezza del riferimento ai
dati dei bilanci tecnici attuariali è smentita dalla necessità di
ancorare l'intervento a ben individuati parametri quantitativi -
rispetto ai cui possibili scostamenti è prevista appunto
la maggiorazione del 25 -, anche per consentire quella
determinatezza della spesa che è condizione indispensabile per la
sua copertura;
che, con riguardo alla denunciata ulteriore violazione
dell'art. 1 Cost., il rimettente non ha in alcun modo motivato;
che, pertanto, la sollevata questione è sotto ogni profilo,
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge
24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento,
la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli)
convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588,
sollevata - in riferimento agli artt. 1, 3, 36 e 38 della
Costituzione - dal pretore di Napoli, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte