Ordinanza n. 253/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2195Codice civile
- art. 1d.P.R. 599/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 1d.P.R. 597/1973
- art. 51d.P.R. 597/1973
- art. 28d.P.R. 597/1973
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi) e 28, 49, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 2195 codice
civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Togni Maria
Grazia, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1 s. spec. dell'anno
1986;
2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Catarinelli Cesare
contro Intendenza di Finanza, iscritta al n. 834 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1 s.
spec. dell'anno 1986;
3) due ordinanze emesse il 18 giugno e 24 settembre 1985 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Macerata sui ricorsi proposti
da Stura Umberto e Urcia Ugo contro Ufficio II.DD. di Macerata,
iscritte ai nn. 880 e 881 del registro ordinanze 1985 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 s. spec. dell'anno
1986;
4) ordinanza emessa il 13 dicembre 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Terragni
Enrico, iscritta al n. 901 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 s. spec. dell'anno
1986;
5) ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Como sul ricorso proposto da Ferrari Emilio, iscritta
al n. 72 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25/1 s. spec. dell'anno 1986;
6) due ordinanze emesse il 9 ottobre 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Biella sui ricorsi proposti da Cantele
Giancarlo e Giannetti Loredana, iscritte ai nn. 276 e 277 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32/1 s. spec. dell'anno 1986;
7) ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Fogante
Ernesto, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1ª s. spec. dell'anno
1986;
8) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Gallinaro Paolo,
iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1ª s. spec. dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 (R.O. n.
744/1985), la Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha
sollevato, in riferimento agli artt.3 e 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 599, nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il
principio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa derivanti
totalmente o prevalentemente dal lavoro, quali sono i redditi
dell'agente di assicurazione che operi senza organizzazione di impresa,
sebbene, ad avviso del giudice a quo, si tratti di redditi che, pur
essendo giuridicamente definiti di impresa (art.51, secondo comma,
d.P.R. n.597 del 1973, in relazione all'art. 2195 cod. civ.), sono
tuttavia privi del requisito della patrimonialità, che costituisce la
ratio giustificatrice dell'ILOR (Corte cost. sent. n. 42 del 1980), e
sono sostanzialmente assimilabili a redditi di lavoro autonomo;
Che la Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con tre
ordinanze emesse il 18 giugno 1985 (R.O. n. 880/1985), il 24 settembre
1985 (R.O. n. 881/1985) ed il 10 dicembre 1985 (R.O. n. 407/1986), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., analoga questione,
impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, gli artt. 51 e 28 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e l'art. 2195 cod. civ., nella parte
in cui permettono la sottoposizione al regime dell'ILOR dei redditi dei
procacciatori di affari in campo assicurativo, con lavoro autonomo non
organizzato in forma di impresa;
Che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza
emessa il 3 ottobre 1983 (R.O. n. 834/1985), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., analoga questione, impugnando
l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del
1973, nella parte in cui assoggettano ad ILOR i redditi degli agenti di
commercio, i quali, pur essendo formalmente qualificati redditi di
impresa, sono, in realtà, redditi di lavoro autonomo in nulla
differenti da quelli dei liberi professionisti;
Che analoga questione è stata sollevata altresì: a) dalla
Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con - ordinanza
emessa il 13 dicembre 1984 (R.O. n. 901/1985) - che ha impugnato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., il solo art. 1 del d.P.R. n. 599
del 1973; b) dalla Commissione tributaria di primo grado di Como - con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 (R.O. n. 72/1986) - che ha
impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 1 del d.P.R. n.
599 del 1973 e gli artt. 49 e 51 del d.P.R. n. 597 del 1973; c) dalla
Commissione tributaria di primo grado di Biella - con due ordinanze
identiche in data 9 ottobre 1985 (R.O. nn. 276 e 277/1986) - che ha
impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 4, n. 1, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n.
529 (rectius: 599) del 1973; d) dalla Commissione tributaria di primo
grado di Trento - con ordinanza emessa il 9 luglio 1985 (R.O. n.
463/1986) - che ha impugnato, in riferimento al solo art. 3 Cost.,
l'art. 4, n. 1, della legge n. 825 del 1971, l'art. 1, secondo comma,
del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973;
Che in tutti i giudizi - ad eccezione di quello instaurato dalla
Commissione tributaria di primo grado di Macerata (R.O. n. 407/1986) -
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della non
fondatezza, alla stregua della sentenza della Corte n. 87 del 1986;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in tutti
è denunciata - talvolta in collegamento con altre - la medesima
disposizione (art. 1 d.P.R. n. 599 del 1973) con censure
sostanzialmente coincidenti;
Che, peraltro, con la recente ordinanza n. 161 del 1986, questa
Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione,
richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata
con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la
Corte costituzionale "non è abilitata ad introdurre in materia -
mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei
tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque,
considerate dalla legislazione tributaria"; e che "la proposta
impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità
costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice
ragione che trattasi di un problema interpretativo", essendo in
facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in
contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come
redditi di lavoro autonomo;
Che, non essendo stati forniti nuovi elementi di giudizio, questa
Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti pronunce;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28,
49 e 51 del d.P.R.29 settembre 1973, n.597, 4, n. 1, della legge 9
ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod. civ., sollevata in riferimento agli
artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1 986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE
- VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte