Ordinanza n. 253/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 440Codice di procedura penale
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 247Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 438d.lgs. 271/1989
- art. 440d.lgs. 271/1989
- art. 442d.lgs. 271/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 247 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 438,
440, primo comma, e 442 del codice di procedura penale del 1988,
promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 1989 dal Tribunale di
Lecco, il 23 novembre 1989 e il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di
Roma, il 5 dicembre 1989 e il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di
Milano, il 21 novembre 1989 e il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di
Napoli, iscritte ai nn. 46, 49, 51, 59, 64, 65 e 69 del registro
ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con due ordinanze del 23
novembre 1989 e del 19 dicembre 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del
1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), e degli artt. 438, 440 e 442 dello stesso codice, in quanto non
attribuiscono al giudice il potere di sindacare il dissenso del
pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato proposta
dall'imputato e di applicare la riduzione di pena prevista dall'art.
442 del codice di procedura penale;
e che analoghe questioni hanno proposto anche il Tribunale di
Napoli con due ordinanze del 21 novembre 1989 e del 19 dicembre 1989,
il Tribunale di Milano con due ordinanze del 4 dicembre 1989 e del 5
dicembre 1989 e il Tribunale di Lecco con ordinanza del 18 dicembre
1989;
e che nel primo dei due giudizi promossi dal Tribunale di Napoli
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o
analoghe, vanno riuniti;
che tutte le ordinanze sono state pronunciate prima delle
formalità di apertura di dibattimenti di primo grado relativi a
procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale (per tali procedimenti v. art. 242, primo
comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale del 1988);
che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella data
la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente
disciplinata dall'art. 247 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
e che, quindi, le altre norme denunciate non potrebbero ricevere
diretta applicazione nei giudizi a quibus, data l'autonomia della
disciplina transitoria in materia rispetto alla corrispondente
disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173
e 174 del 1990);
che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte
in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 438, 440 e 442 del codice di
procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt.3, 24,
25, 27, 101, 102, 107 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di
Roma, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Milano e dal
Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del
1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del
1988", questione sollevata dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di
Napoli, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Lecco con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte