Ordinanza n. 253/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 425/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
il 13 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso proposto da Meoli Gabriele ed altri contro il Ministero di
Grazia e Giustizia, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui il ricorrente,
magistrato ordinario, aveva impugnato i provvedimenti di attribuzione
del trattamento economico, il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, con ordinanza emessa in data 13 marzo 1991, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma,
108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge
6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento
degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato
anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di
buonuscita;
che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale
svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale,
allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo ad un
trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex
legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere
soggetti al meccanismo del riassorbimento;
Considerato che questa Corte ha già escluso l'illegittimità
della norma impugnata, sia sulla base della generale finalità
perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia,
in particolare, in ragione dell'idoneità del sistema di
riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad
evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si
sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge e sia
allorché, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi,
confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di
razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni (ordinanza n.
501 del 1991; sentenza n. 413 del 1988);
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101,
102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte