Ordinanza n. 254/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 425/1984
- art. 1legge 425/1984
- art. 2legge 425/1984
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
citata
- art. 3legge 27/1981
- art. 5d.P.R. 1080/1970
- art. 1d.P.R. 1080/1970
- art. 2d.P.R. 1080/1970
- art. 10d.P.R. 1080/1970
- art. 26legge 425/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, commi
primo e secondo, dell'art. 10, commi primo e secondo, della legge 6
agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico
dei magistrati"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 aprile 1986 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti
dal Ministero di grazia e giustizia ed altro contro Agnello Maria ed
altri ed Agnello Maria e Spallitta Elio contro il Ministero di grazia
e giustizia ed altro, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1986
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima
Serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto,
sul ricorso proposto da Bagarotto Giancarlo contro il Presidente del
Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 68 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto,
sul ricorso proposto da Magro Luigi ed altri contro il Presidente del
Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 69 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto,
sul ricorso proposto da Mandò Giancarlo ed altri contro il
Presidente del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 70 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
5) ordinanza emessa il 12 giugno 1986 dal T.A.R. per la Regione
siciliana - Sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti
da Alongi Alfonso ed altri contro il Presidente del Consiglio dei
ministri ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
Serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Puchetti Dario nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, con ordinanza emessa il 22 aprile 1986, nonché il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con tre ordinanze
del 28 ottobre 1986 ed il Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza datata 12 giugno
1986, hanno sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101,
102, 103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione ed
all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 questione
di legittimità costituzionale: a) dell'art. 10, primo comma, della
legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui dispone l'estinzione
dei giudizi pendenti e l'inefficacia delle sentenze non passate in
giudicato aventi ad oggetto le domande dei magistrati dei vari ordini
e degli avvocati dello Stato dirette ad ottenere l'estensione alle
varie categorie dell'indennità di cui all'art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27 e degli "scatti" di cui all'art. 5 del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1080; b) degli artt. 1, primo comma, 2 e 10,
secondo comma, della citata legge n. 425 del 1984, nella parte in cui
negano per il passato l'estensione di dette competenze alle categorie
di cui sopra, contraddicendo in via d'interpretazione autentica la
costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia;
Considerato che le medesime questioni di legittimità
costituzionale sono già state decise dalla Corte con la sentenza n.
123 del 7 aprile 1987;
che tale pronuncia ha dichiarato: a) la fondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,
della legge 6 agosto 1984, n. 425; b) l'inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e
secondo comma, 2 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n.
425;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, della legge
6 agosto 1984, n. 425 e 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113, 134,
136, 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -
Sezione staccata di Catania, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
1 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte