Ordinanza n. 254/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 334/1997
usata come parametro
citata
- art. 67legge 113/1954
- art. 44legge 224/1986
- art. 6legge 404/1990
- art. 3d.lgs. 169/1997
- art. 24d.lgs. 29/1993
- art. 16d.lgs. 80/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in
materia di trattamento economico di particolari categorie di
personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto),
promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 2000 dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi
riuniti proposti da Altomare Francesco ed altri contro il Ministero
della difesa ed altri, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1o serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale alcuni
appartenenti alle Forze armate dello Stato in posizione di ausiliaria
alla data del 1° gennaio 1996 con il grado di generale di corpo
d'armata o di divisione (o grado equiparato), o i loro aventi causa,
lamentavano che l'Amministrazione della difesa avesse disatteso le
istanze dirette ad ottenere il computo, nella determinazione
dell'indennità di ausiliaria, anche di quella di posizione ex
art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni
transitorie in materia di trattamento economico di particolari
categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di
buoni pasto), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della citata disposizione per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97
Cost;
che, preliminarmente, in punto di rilevanza, il rimettente
osserva che i ricorsi non potrebbero essere accolti ostandovi
espressamente la disposizione censurata;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo premette che nella determinazione dell'indennità di ausiliaria
si devono considerare il trattamento di quiescenza percepito dal
soggetto interessato e quello economico spettante nel tempo al suo
pari grado in servizio nello stesso ruolo e con anzianità
corrispondente e che la normativa sull'indennità di ausiliaria
(art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito
dall'art. 44, della legge 19 maggio 1986, n. 224, quest'ultima
disposizione interpretata autenticamente dall'art. 6, comma 2, della
legge 23 dicembre 1990, n. 404) prevede l'onnicomprensività del
trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte
le maggiorazioni e le indennità, salvo quelle di carattere
personale;
che è ininfluente se gli interessati abbiano o meno goduto
durante il servizio dell'indennità di posizione, giacché non si
tratta di stabilire se essa sia o meno da inserire nella loro base
pensionabile, bensì di individuare il trattamento economico del pari
grado in servizio cui rapportare la quantificazione dell'indennità
di ausiliaria;
che la disposizione denunciata violerebbe gli artt. 3 e 38
della Costituzione nella parte in cui esclude che l'indennità di
posizione riconosciuta dal 1996 in favore dei generali di divisione e
di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate in
attività abbia effetto ai fini della determinazione di quella di
ausiliaria dei pari grado;
che detta indennità di posizione, infatti, è riconosciuta
dal comma 1 della disposizione denunciata "a titolo di anticipazione
sul futuro assetto retributivo" e, per i militari, è correlata
esclusivamente al grado di generale di divisione e di corpo d'armata
e gradi corrispondenti, sicché rientra tra gli emolumenti a
carattere generale e tra "le maggiorazioni" che, ex art. 6, comma 2,
lettera a), della legge n. 404 del 1990, sono inclusi nel trattamento
economico dei pari grado in servizio dei quali occorre tener conto ai
fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria;
che, quindi, vi sarebbe contrasto tra la disciplina
dell'indennità di ausiliaria e il limite posto dalla disposizione
denunciata, con violazione del principio di ragionevolezza;
che ulteriore riscontro di ciò si troverebbe nell'art. 3,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 169, nel quale si
ribadisce la progressiva riduzione della differenza tra il
trattamento di quiescenza percepito e quello economico spettante nel
tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità
corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del
collocamento in ausiliaria;
che vi sarebbe un vulnus all'art. 3 della Costituzione anche
sotto il profilo del contrasto con l'esigenza di tutela
dell'affidamento del cittadino per la efficacia retroattiva della
legge n. 334 del 1997 (decorrente dal 1° gennaio 1996), in quanto i
collocati in ausiliaria anteriormente a tale data potevano confidare
in un trattamento di quiescenza commisurato a quello economico
spettante nel tempo ai loro pari grado in servizio dello stesso ruolo
e con anzianità corrispondente, mentre la disposizione censurata
avrebbe vanificato tale affidamento, con ciò violando altresì
l'art. 38 Cost., posto a tutela dei diritti previdenziali;
che l'indennità di ausiliaria è un istituto che svolge una
funzione di riequilibrio nel reddito complessivo del militare
costretto ad andare in pensione con un periodo di servizio inferiore
rispetto agli altri pubblici dipendenti, funzione che risulta
eliminata dalla disposizione censurata la quale, alterando il
raccordo tra la posizione predetta e quella di servizio attivo,
vanificherebbe altresì i principi di buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost;
che, infine, poiché la posizione del militare in ausiliaria
segue la cessazione dal servizio ma non è ancora pensionamento vero
e proprio e si caratterizza per una serie di peculiarità, tra le
quali è compresa anche la parametrazione della relativa indennità
sulla retribuzione del pari grado in servizio, la limitazione
contenuta nella disposizione denunciata violerebbe anche il principio
di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, in via principale, che questa Corte disponga la
restituzione degli atti al giudice a quo in virtù delle disposizioni
legislative e amministrative successive alla legge n. 334 del 1997,
e, in subordine, sollecitando una pronuncia di inammissibilità o di
manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la Corte rimettente dubita della legittimità
costituzionale - in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione - dell'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997,
nella parte in cui, riconoscendo l'indennità di posizione in favore
dei generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti
delle Forze armate, prevede che la stessa non produca effetti ai fini
della determinazione dell'indennità ausiliaria, con ciò violando
l'art. 3 della Costituzione per contrasto con il principio di
uguaglianza, sotto i profili della contraddittorietà con altra norma
dell'ordinamento che introduce il principio dell'onnicomprensività
del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con
tutte le maggiorazioni e le indennità senza esclusione alcuna, salvo
quella di carattere aggiuntivo-personale, nonché della carenza di
ragionevolezza della limitazione discriminatoria disposta e del
contrasto con l'esigenza di tutela dell'affidamento del cittadino;
che, seppure il principio di onnicomprensività in parola
fosse costituzionalmente vincolante, va rilevato che l'indennità di
posizione non rientra tra le maggiorazioni tutelate dal principio
stesso, perché strettamente correlata all'esercizio effettivo delle
funzioni dirigenziali;
che l'osservazione che precede discende dalla più recente
disciplina legislativa in materia di pubblico impiego ove vige la
regola secondo cui il trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale non è corrisposto in relazione allo status, ma è
collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di
funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di
gestione (art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80);
che in tale assetto normativo l'indennità di posizione è
chiaramente collegata all'incarico ricoperto e quindi al servizio
effettivamente espletato, laddove l'indennità ausiliaria ha una
ratio diversa, in quanto svolge la funzione di compenso per la
disponibilità del militare cessato dal servizio ad essere richiamato
in qualunque momento;
che, dunque, la differente natura dei due istituti rende non
irragionevole una diversità di disciplina;
che la Corte rimettente lamenta altresì che la disposizione
censurata violerebbe gli artt. 36 e 38 della Costituzione e,
rispettivamente, il principio di proporzionalità della retribuzione
e il canone della garanzia dei diritti previdenziali, nonché
l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e
della imparzialità dell'amministrazione;
che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al
legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le
varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle
disponibilità finanziarie, e che questa valutazione va operata non
nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che il
verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento non
riscontrabile nella specie in esame è indice sintomatico della non
idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la
sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua
famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (sentenza
n. 126 del 2000);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge
2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di
trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico,
nonché in materia di erogazione di buoni pasto), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte