Ordinanza n. 256/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59legge 449/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 26 gennaio
2000, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Sardegna, sul ricorso proposto da Murgia Mario contro il Ministero
dell'interno ed altri, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie
speciale, n. 1 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Sardegna, con ordinanza del 26 gennaio 2000 - emessa nel
corso di un giudizio avente per oggetto l'accertamento del diritto
del ricorrente, titolare di trattamento pensionistico ordinario, a
percepire per intero la perequazione automatica della pensione al
costo della vita per l'anno 1998 - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla
perequazione automatica i trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il minimo INPS;
che il rimettente sostiene, in primo luogo, il contrasto
della disposizione censurata con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione, essendo disattesi i "principi di proporzionalità della
pensione e di adeguatezza della stessa";
che, a tal proposito, il giudice a quo - pur non ignorando la
giurisprudenza di questa Corte (in particolare, la sentenza n. 62 del
1999), che esclude l'esistenza di un principio di adeguamento
automatico del trattamento previdenziale a quello retributivo -
ritiene, tuttavia, che, per effetto della disposizione censurata, si
verifichi "una sostanziale decurtazione del valore reale dell'assegno
attribuito", con conseguente "scostamento dal parametro
costituzionale", attesa la funzione di tutela nel tempo del credito
previdenziale, propria del meccanismo di rivalutazione monetaria
(come affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 156 del
1991);
che l'ordinanza ritiene violato, al tempo stesso, l'art. 3
della Costituzione, dal momento che la disciplina denunziata non solo
dà luogo ad una "irragionevole disparità di trattamento nei
confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il limite
fissato dalla legge", ma pone in essere, altresì, "una sorta di
prelievo tributario ... del tutto disancorato da una considerazione
complessiva del reddito del pensionato";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della
questione.
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite
della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di
quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni,
attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto,
accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete
disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (sentenza
n. 372 del 1998);
che, in particolare, secondo detta giurisprudenza, la
garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del
trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse
disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in
sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le
necessarie modifiche alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del
1995);
che, nel caso di specie, la disposizione che esclude
l'attribuzione, per le pensioni di importo più elevato,
dell'adeguamento automatico, è contenuta in una legge (la n. 449 del
1997), che reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva
posta in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli
equilibri di bilancio;
che, per le ragioni sopra accennate, la questione è da
reputare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte