Ordinanza n. 260/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51Testo unico IVA
- art. 18legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 41Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 32Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo
comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel
testo introdotto dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dalla Commissione
tributaria provinciale di Caltanissetta, iscritta al n. 202 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998, pervenuta
a questa Corte il 22 marzo 1999, la Commissione tributaria
provinciale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della
Costituzione, dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto), nel testo introdotto dall'art. 18 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale);
che le disposizioni denunciate definiscono alcuni dei poteri
che possono essere esercitati dagli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto "per l'adempimento dei loro compiti" di controllo delle
dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti dai contribuenti,
di accertamento e riscossione delle imposte o maggiori imposte
dovute, di vigilanza sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla
legge;
che, specificamente, il numero 2 del secondo comma
dell'art. 51 prevede che gli uffici possono "invitare i soggetti che
esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a
comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire
documenti e scritture (...) o per fornire dati, notizie e chiarimenti
rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche
relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia
stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63,
primo comma"; che "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti
sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti
dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad
operazioni imponibili (...); e che "le richieste fatte e le risposte
ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma
dell'art. 52";
che, a sua volta, il numero 7 dello stesso comma prevede che
gli uffici possono "richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero,
per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i
clienti (...), copia dei conti intrattenuti con il contribuente con
la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali
conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e
notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono
essere richiesti negli stessi casi e con le medesime modalità con
l'invio alle aziende e istituti di credito (...) di questionari
redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro"; e
che "la richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede
o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto
interessato (...)";
che il remittente premette che gli avvisi di rettifica di cui
è giudizio sono fondati su accertamenti effettuati dall'ufficio in
applicazione dei citati numeri 2 e 7 dell'art. 51, secondo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972, con riguardo in particolare ad operazioni
evidenziate dai conti correnti bancari le cui schede sono state
acquisite previa autorizzazione del comandante di zona della guardia
di finanza e riferite a prestazioni imponibili anche per effetto
della mancata offerta di prova contraria da parte del contribuente;
che, secondo il medesimo remittente, le citate modalità di
acquisizione, affidate alla valutazione di organi
dell'amministrazione finanziaria, non apparirebbero assicurare al
contribuente la dovuta imparzialità, anche in considerazione della
presunzione (di riferibilità ad operazioni imponibili) prevista
dalla citata disposizione dell'art. 51, secondo comma, numero 2;
che il giudice a quo dubita che le disposizioni impugnate
siano in contrasto con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione,
perché la menzionata specifica regolamentazione, dettata per gli
esercenti imprese, arti e professioni, non troverebbe adeguato
riscontro in altre identiche situazioni; perché non verrebbe
assicurata al contribuente, anche nella fase della acquisizione degli
estratti dei conti, la possibilità di un effettivo esercizio della
difesa, a nulla rilevando la previsione della "notizia immediata" che
della richiesta è data al soggetto interessato; e perché, a parte
il già rilevato difetto di imparzialità, il sistema di acquisizione
in via meramente presuntiva di "operazioni imponibili" non
apparirebbe rispettoso, con riferimento alle attività professionali,
del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della
effettiva capacità contributiva;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, in relazione alla censura di violazione dell'art. 3
della Costituzione, la difesa del Presidente del Consiglio afferma
che le disposizioni impugnate non sarebbero discriminatorie, poiché,
nel consentire all'amministrazione l'acquisizione di copia dei conti
e nell'abilitare a porre le relative risultanze a fondamento degli
accertamenti, esse concernono con la stessa ampiezza, con ragionevole
previsione, tutti i soggetti passivi dell'IVA; e che del resto
disposizioni del tutto corrispondenti sono contenute nell'art. 32 del
d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, nei confronti di tutti i contribuenti soggetti a tali
tributi;
che, in relazione all'art. 24 della Costituzione,
l'Avvocatura erariale osserva che, sotto il profilo procedimentale,
il contribuente avrebbe sempre la possibilità di far valere in sede
amministrativa e poi in sede giurisdizionale eventuali vizi
dell'acquisizione dei conti, con conseguente loro inutilizzabilità
probatoria; mentre sotto il profilo sostanziale la norma
introdurrebbe una mera presunzione relativa suscettibile di prova
contraria, e ragionevolmente ancorata a presupposti di fatto;
che, infine, in relazione all'art. 53 della Costituzione, non
sussisterebbe alcuna lesione del principio di capacità contributiva,
posto che attraverso l'acquisizione dei conti e l'utilizzazione degli
elementi da essi emergenti l'amministrazione potrebbe accertare,
nell'equilibrato bilanciamento fra interesse pubblico alla percezione
dei tributi e diritto del contribuente alla prova della effettività
del suo debito di imposta, la sussistenza e la dimensione delle
operazioni imponibili, assunte quali indici della capacità
contributiva.
Considerato che le disposizioni denunciate, anche superando
limitazioni previste dalla precedente legislazione, consentono
all'amministrazione finanziaria di acquisire, mediante richieste alle
aziende di credito, di cui è data notizia agli interessati, la
documentazione relativa ai conti intrattenuti dal contribuente con
dette aziende, al fine di verificare l'esistenza di operazioni
imponibili, e stabiliscono una presunzione solo relativa di
imponibilità delle operazioni risultanti dai conti, suscettibile di
essere vinta dalla dimostrazione, da parte del contribuente, che di
dette risultanze si è tenuto conto nelle dichiarazioni o che esse
non si riferiscono ad operazioni imponibili;
che questa Corte ha già chiarito come lo stabilire se e in
che misura si debba proteggere il cosiddetto segreto bancario sia
rimesso alle scelte discrezionali del legislatore, il quale è tenuto
ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità sociale e
di giustizia sociale di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42,
secondo comma, della Costituzione, e non potrebbe spingersi fino a
fare di tale segreto un ostacolo all'adempimento di doveri
inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere
alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva
(sentenza n. 51 del 1992);
che la censura di violazione del principio di eguaglianza è
formulata dal remittente senza alcuna indicazione delle situazioni
asseritamente analoghe che sarebbero sottoposte a differente
disciplina;
che, al contrario, norme sostanzialmente analoghe a quelle
denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di
tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. art. 32, primo
comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come
modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, che ha modificato le disposizioni oggetto delle odierne
censure);
che, quanto alla censura di violazione dell'art. 24 della
Costituzione, essa non ha fondamento, essendo il contribuente
tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie
dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede
amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a
fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare
che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le
dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni
imponibili (art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. n. 633 del
1972);
che il valore presuntivo assegnato dalla legge alle
risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova
contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette
risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente;
che nemmeno sussiste, pertanto, alcun contrasto con il
principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della
Costituzione;
che, in definitiva, la questione proposta si palesa, sotto
ogni profilo, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e
numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato, da
ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte