Ordinanza n. 262/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 469Codice di procedura penale
- art. 500Codice di procedura penale
- art. 507Codice di procedura penale
- art. 64Codice di procedura penale
- art. 197Codice di procedura penale
- art. 197-bisCodice di procedura penale
- art. 526Codice di procedura penale
- art. 2-bisd.P.R. 447/1988
- art. 4legge 267/1997
- art. 26legge 267/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale: degli artt. 513 e 210,
comma 4, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 20 marzo
2000 dal tribunale di Milano, 13 aprile 2000 dal tribunale per i
minorenni di Trieste, 4 maggio 2000 dalla Corte di assise di S. Maria
Capua Vetere, 8 maggio 2000 dal tribunale di Napoli e 11 luglio 2000
dal tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 319, 428,
512, 547 e 820 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 30, 40, 41, prima serie
speciale, dell'anno 2000, e n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001;
degli artt. 513, 210, comma 4, e 392, lettera d), del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Rimini,
iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Milano con due ordinanze di uguale
contenuto emesse il 20 marzo e l'11 luglio 2000 (r.o. nn. 319 e 820
del 2000), il tribunale per i minorenni di Trieste con ordinanza
emessa il 13 aprile 2000 (r.o. n. 428 del 2000) e il tribunale di
Napoli con ordinanza emessa in data 8 maggio 2000 (r.o. n. 547 del
2000) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 513 e 210, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte
in cui prevedono la facoltà dellepersone imputate in un procedimento
connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni
eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri;
che identica questione è stata sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 (evocato, per evidente errore materiale come
art. 23, solo in motivazione), 25 (evocato solo in dispositivo), 111
e 112 Cost., dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere con
ordinanza emessa il 4 maggio 2000 (r.o. n. 512 del 2000);
che il tribunale di Rimini, con ordinanza del 28 giugno 2000
(r.o. n. 733 del 2000), ha sollevato, inriferimento agli artt. 3, 25,
111 e 112 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale
degli artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen., ed inoltre questione
di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d),
cod. proc. pen., "nella parte in cui limita i casi in cui può essere
richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle
persone indicate nell'art. 210 c.p.p., ai soli casi previsti dalle
lettere a) e b)";
che in entrambe le ordinanze il tribunale di Milano premette
che nel corso del dibattimento, aperto in epoca successiva alla
modifica dell'art. 111 della Costituzione e avente ad oggetto fatti
di falso e corruzione, numerose posizioni erano state stralciate e
definite con riti alternativi o sentenza di non doversi procedere ex
art. 469 cod. proc. pen.;
che alcuni degli imputati le cui posizioni erano state
separate, sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.,
si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, sicché il
pubblico ministero aveva proceduto "alle contestazioni ai sensi
dell'art. 500 c.p.p.", insistendo altresì nella richiesta di
produzione dei verbali utilizzati per le contestazioni;
che il tribunale per i minorenni di Trieste, premesso che
alcuni imputati in procedimento connessoesaminati in dibattimento si
erano avvalsi della facoltà di non rispondere, rileva che non può
trovare applicazione il sistema della contestazione-acquisizione di
cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. (sentenza n. 361
del 1998), in quanto incompatibile con il nuovo art. 111 Cost.;
che la Corte di assise di S. Maria Capua Vetere premette che
il dubbio di legittimità costituzionale eprospettato nell'ambito del
medesimo procedimento nel quale era già stata sollevata questione di
costituzionalità dell'art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato
dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del
codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),
decisa con l'ordinanza n. 249 del 1999, che aveva disposto la
restituzione degli atti perché il giudice rimettente valutasse se la
questione, relativa alla non acquisibilità delle precedenti
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da imputato
in procedimento connesso, fosse tuttora rilevante alla luce della
sentenza n. 361 del 1998;
che la Corte rimettente precisa che, dopo l'intervento di
tale sentenza, l'imputato in procedimentoconnesso, che nel frattempo
era stato giudicato, nuovamente chiamato a rendere l'esame ex
art. 507 cod. proc. pen. si era rifiutato di rispondere, e che la
difesa si era opposta alla richiesta del pubblico ministero di
procedere a norma degli artt. 513, comma 2, e 500, comma 2-bis cod.
proc. pen., come risultanti alla stregua della sentenza n. 361 del
1998;
che la questione sollevata dal tribunale di Napoli concerne
l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato nei
confronti del quale si era proceduto separatamente, condannato in
appello con sentenza del luglio 1997 e che, chiamato a rendere esame
ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., rifiutava di rispondere;
che il tribunale premette che, avendo già rigettato le
questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa degli imputati
in relazione alla compatibilità del meccanismo della
contestazione-acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza da
chi, nel corso dell'esame dibattimentale, si era rifiutato di
rispondere alle domande delle parti, si trova a dover valutare,
all'esito del dibattimento, se le dichiarazioni acquisite con il
meccanismo di cui all'art. 513 cod. proc. pen., come integrato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, siano
utilizzabili ai fini della decisione in assenza degli elementi di cui
al quinto comma dell'art. 111 Cost.;
che il tribunale di Rimini premette che in dibattimento un
imputato in procedimento connesso - che nel corso delle indagini
preliminari aveva ammesso la propria responsabilità chiamando in
correità gli imputati nel procedimento a quo e aveva quindi
"ottenuto la definizione della propria posizione con il rito
abbreviato" - si era avvalso della facoltà di non rispondere;
che tutti i rimettenti, ad eccezione del tribunale di Napoli,
sollevano questione di legittimità costituzionale "non solo
dell'art. 210 cod. proc. pen., ma dello stesso meccanismo dettato
dall'art. 513 cod. proc. pen. nella portata precettiva scaturita
dall'intervento della Corte costituzionale", sul presupposto che "la
regola introdotta dalla norma costituzionale non si limita ad
esprimere un criterio di valutazione della prova, ma fissa il
principio tassativo della formazione della stessa nel rispetto del
principio del confronto dialettico [...], sicché l'acquisizione dei
verbali di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari"
(così, esplicitamente, r.o. n. 512 del 2000) in base al meccanismo
introdotto dalla sentenza n. 361 del 1998 verrebbe a porsi in
contrasto con tale principio;
che il tribunale di Napoli - premessa la distinzione tra la
fase dell'acquisizione delle dichiarazioni, quale momento della
formazione della prova, e quella dell'utilizzabilità delle stesse, e
qualificato il principiointrodotto nell'art. 111 della Costituzione
"non già quale regola legale di esclusione probatoria, bensì
qualecriterio legale di valutazione" - pone il problema di
costituzionalità esclusivamente in relazione al profilo della
"utilizzabilità", in assenza degli elementi di cui al quinto comma
dell'art. 111 Cost., delle dichiarazionirese durante le indagini,
ritenendo comunque acquisibili, e avendo anzi già acquisito, tali
dichiarazioni "con il meccanismo di cui all'art. 513 c.p.p., come
integrato" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998;
che tutti i rimettenti ritengono che gli artt. 513, comma 2,
e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui disciplinano la
formazione della prova con riferimento alle dichiarazioni dei
soggetti di cui al comma 1 dell'art. 210 cod.proc. pen., riconoscendo
loro la facoltà di non rispondere, siano in contrasto con l'art. 111
Cost., e che si imponga, in forza delle modifiche introdotte nella
norma costituzionale, "una revisione dei confini tra il diritto alla
formazione in contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio
del dichiarante erga alios";
che, in particolare, secondo i rimettenti il riconoscimento
della facoltà di non rispondere svuota di effettività il principio,
affermato dal quarto comma dell'art. 111 Cost., del contraddittorio
nella formazione della prova, in relazione al quale il silenzio del
dichiarante viene configurato, con evidente connotazione di
disvalore, come "sottrazione al contraddittorio" nel secondo periodo
dello stesso quarto comma;
che la scelta dell'imputato di rendere dichiarazioni su fatti
concernenti la responsabilità di altri spiega, secondo i giudici a
quibus effetti di così grande rilevanza nei confronti dell'accusato
nella fase predibattimentale che, una volta intrapresa tale via,
l'esercizio successivo del diritto al silenzio si pone in contrasto,
menomandolo, con il diritto dell'accusato al confronto dialettico
nella formazione della prova, ora assunto a regola costituzionale
(art. 111, terzo e quarto comma);
che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 3 e 24
Cost., in quanto la concorrenza tra lecontrapposte articolazioni del
diritto di difesa del dichiarante e dell'imputato può essere
composta soloaffermando che le nuove regole recate dall'art. 111
della Costituzione comportano la "compressione" dello spazio
costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, nonché gli
artt. 3, 112, 111, primo comma, e 25 della Costituzione (quest'ultimo
evocato solo in r.o. n. 512 del 2000), in quanto da essa discende
l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero
convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione conoscitiva
del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e
dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che il tribunale di Rimini censura inoltre, in riferimento ai
medesimi parametri, l'art. 392, lettera d), cod. proc. pen. "nella
parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente
probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate
nell'art. 210 c.p.p., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b)",
in quanto verrebbe così impedito di fatto "alla pubblica accusa di
promuovere immediato incidente probatorio, in tutti i casi in cui un
imputato effettui una chiamata in correità nei confronti dei
coimputati, al di fuori dei casi previsti nellesuindicate" ipotesi,
ritenendo tale questione "strettamente correlata" alle precedenti;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, facendo
particolare riferimento ai principi di cui all'art. 24 Cost.
Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che
concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone
imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in
precedenza reso dichiarazionieteroaccusatorie, in relazione al regime
della acquisizione e utilizzazione in dibattimento di tali precedenti
dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che, con riferimento alle questioni concernenti gli artt. 210
e 513 cod. proc. pen., successivamente alle ordinanze di rimessione
è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice diprocedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197
e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. -
che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un
procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di
testimone -, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod.
proc. pen.;
che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il
contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus;
che la questione di costituzionalità dell'art. 392, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen., sollevata daltribunale di Rimini, deve
invece essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto
nella disposizione impugnata è già stato eliminato il riferimento
alle circostanze previste dalle lettere a) e b), ad opera
dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del
codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Rimini con
l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti relativi alle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del
codice di procedura penale al tribunale di Milano, al tribunale per i
minorenni di Trieste, al tribunale di Napoli, alla Corte di assise di
S. Maria Capua Vetere e al tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte