Ordinanza n. 263/1993
Altra decisione · depositata il 01/06/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 353Codice penale
- art. 319Codice penale
- art. 321Codice penale
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati,
con ricorso depositato in Cancelleria il 30 aprile 1993 ed iscritto
al n. 45 del registro di ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che con ricorso depositato il 30 aprile 1993 (Reg. Amm.
Confl. n. 45 del 1993) la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato - pubblico ministero e Camera dei deputati - in
ordine alla restituzione da parte della Camera dei deputati, per
mancata osservanza del termine di cui all'art. 344, primo comma, del
codice di procedura penale, degli atti relativi alla richiesta di
autorizzazione a procedere avanzata dalla stessa Procura nei
confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato
di cui agli artt. 353 del codice penale e 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti, pluriaggravata),
nonché per concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice
penale e 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 (corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata);
che si chiede a questa Corte di voler dichiarare che non spetta
alla Camera dei deputati restituire - per mancato rispetto del
termine di cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura
penale - gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a
procedere nei confronti di un deputato "senza adottare una decisione
di merito, ancorché negativa o, quantomeno, una decisione
interlocutoria";
che, secondo la procura ricorrente, il provvedimento di
restituzione degli atti adottato dalla Camera dei deputati ha leso
l'attribuzione del pubblico ministero consistente nell'obbligo di
esercitare l'azione penale;
che, ai fini della ammissibilità del conflitto, con riferimento
al profilo soggettivo della legittimazione dell'organo, l'ufficio
ricorrente - nella sua veste di pubblico ministero territorialmente
competente per le indagini - afferma di essere il titolare esclusivo
dell'azione penale e perciò l'organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il
pubblico ministero ricorrente osserva anche, con riferimento al
profilo oggettivo, che sussiste la natura costituzionale del
conflitto, dal momento che la Camera dei deputati avrebbe superato i
confini delle sue attribuzioni e paralizzato l'esercizio dell'azione
penale, in violazione della "delimitazione delle ... sfere di
attribuzione" del pubblico ministero e del Parlamento dettate dagli
artt. 68, secondo comma, 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112
della Costituzione;
che, in subordine, il ricorrente - nell'ipotesi di
inammissibilità del proposto conflitto - ha sollecitato la Corte a
sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112, e
119 (recte 109) della Costituzione "nella parte in cui si prevede che
il termine entro cui il pubblico ministero deve richiedere
l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare indagato sia
stabilito a pena di decadenza dall'esercizio dell'azione penale".
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione
spetta a questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,
attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e
112 della Costituzione);
che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di
un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella
conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in
tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che,
nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara
definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede
ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza
contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore
decisione anche in punto di ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di
cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
alla Procura ricorrente della presente ordinanza;
b) che a cura della Procura ricorrente il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine
di giorni trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte