Ordinanza n. 263/2001
Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12Codice di procedura penale
- art. 25Costituzione
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 97Costituzione
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 64Codice di procedura penale
- art. 197-bisCodice di procedura penale
- art. 2Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
- art. 1legge 35/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,
lettera a), e 210, comma 4, in relazione al comma 1, del codice di
procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, con ordinanze emesse il 1o giugno 2000 dal tribunale di
Padova, il 20 giugno 2000 dal tribunale di Milano, il 29 giugno 2000
dal tribunale di Rovereto, il 20 ottobre 2000 dal tribunale militare
di Verona e il 30 ottobre 2000 dal tribunale di Napoli, iscritte
rispettivamente ai nn. 483, 563, 659 e 797 del registro ordinanze
2000 e n. 68 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, nn. 38, 42, 46 e 52,
dell'anno 2000 e n. 6, dell'anno 2001;
dell'art. 197, comma 1, lettera a), del codice di procedura
penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con
ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal tribunale di Milano, iscritta
al n. 556 del registro ordinanze 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 42 dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, nonché l'atto di costituzione, nel giudizio relativo alla
questione iscritta al n. 483 del registro ordinanze del 2000,
dell'imputato in procedimento connesso;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 1o
giugno 2000 (r.o. n. 483 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4,
in relazione al comma 1, del codice di procedura penale, nella parte
in cui prevedono: il primo, l'incompatibilità con l'ufficio di
testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato
connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., anche se nei loro
confronti sia stata pronunciatasentenza irrevocabile o comunque
definitiva; il secondo, che possano avvalersi della facoltà di non
rispondere anche le persone nei confronti delle quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile;
che questioni analoghe sono state sollevate, in riferimento
agli artt. 2, 3, 24, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con
ordinanza del 20 giugno 2000 (r.o. n. 563 del 2000); in riferimento
agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma,
97, 101, secondo comma, 111, dal primo al quinto comma, e 112 Cost.,
dal tribunale di Rovereto con ordinanza del 29 giugno 2000 (r.o.
n. 659 del 2000); in riferimento agli artt. 101 e 111 Cost., dal
tribunale militare di Verona con ordinanza del 20 ottobre 2000 (r.o.
n. 797 del 2000); in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dal
tribunale di Napoli con ordinanza del 30 ottobre 2000 (r.o. n. 68 del
2001);
che il tribunale di Milano, con ordinanza del 16 maggio 2000
(r.o. n. 556 del 2000), ha sollevato, inriferimento agli artt. 3, 25,
101, secondo comma, 111 e 112 Cost., questione di legittimità
costituzionale del solo art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc.
pen., "nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con
l'ufficio di testimone delle persone coimputate nel medesimo reato o
imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile";
che tutte le censure fanno specifico riferimento alla
situazione dell'imputato di reato connesso che ha già "definito la
propria posizione rispetto ai fatti di causa" (così, testualmente,
r.o. n. 68 del 2001), e che, avendo in precedenza reso dichiarazioni
eteroaccusatorie, si avvale, in dibattimento, della facoltà di non
rispondere:precisandosi nelle ordinanze iscritte ai nn. 483, 556,
563, 659 e 797 del r.o. del 2000 che la fattispecie rilevante nei
giudizi a quibus è quella di "dichiaranti" che hanno definito la
propria posizione con sentenza di patteggiamento;
che esplicitamente nelle ordinanze nn. 483, 659, 797 del 2000
e 68 del 2001 i rimettenti rilevano che, in assenza dell'accordo tra
le parti, i verbali delle dichiarazioni rese da tali persone durante
le indagini non sono in alcun modo né acquisibili al fascicolo del
dibattimento né utilizzabili;
che la preclusione discende, a parere dei rimettenti, dal
nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione (r.o. n. 68 del 2001) o
meglio, non solo e non tanto dalla "natura di norme self executive"
che va riconosciuta "alle disposizioni più dettagliate" del nuovo
testo costituzionale, ma dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giustoprocesso)
convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35,
che all'art. 1, comma 1, "dispone l'immediata applicazione dei
principi di cui all'art. 111 della Costituzione ai procedimenti in
corso", con "conseguente tacita abrogazione di tutte le disposizioni
processuali con essa incompatibili e, pertanto, anche dell'art. 513,
secondo comma c.p.p., così come modificato da Corte costituzionale
n. 361/1998" (r.o. n. 659 e, in senso analogo, r.o. nn. 483 e 797 del
2000);
che ad avviso dei rimettenti, poiché la ratio del diritto al
silenzio non riposa in una presunzione d'inattendibilità del
dichiarante, ma nel suo interesse a non essere obbligato a edere
contra se e cioè nell'esigenza che sia garantito il suo diritto di
difesa (che però, si rileva nella ordinanza n. 659 del 2000, è
assicurato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione solamente
con riferimento a ogni stato e grado del procedimento nei confronti
del dichiarante stesso, non oltre);
che pertanto l'"eccesso di tutela" a favore di coloro che
hanno oramai definito la propria posizioneprocessuale determinerebbe
la lesione di altri interessi di rilievo costituzionale, contrapposti
al "diritto di difesa" del dichiarante;
che sarebbe così violato l'art. 3 Cost.:
perché sono irragionevolmente regolate in maniera diversa
la situazione del testimone rispetto a quella dell'imputato in
procedimento connesso che ha reso dichiarazioni erga alios (r.o.
nn. 556, 563 del 2000), nonché la situazione dell'imputato in
procedimento connesso prosciolto con sentenza irrevocabile, per il
quale non vige l'incompatibilità con l'ufficio di testimone,
rispetto a quella dell'imputato in procedimento connesso condannato
con sentenza irrevocabile, per il quale invece quella
incompatibilità sussiste, nonostante si tratti di situazioni del
tutto equivalenti dal punto di vista del concreto pregiudizio
processuale che il dichiarante potrebbe subire nel caso renda
dichiarazioni autoindizianti (r.o. nn. 483, 556, 659 del 2000);,
e perché - costituendo la disciplina dei rapporti tra
"obbligo di testimoniare" e "diritto al silenzio" uno "snodo
fondamentale del sistema processuale penale, che impone sempre un
ragionevole e meditato bilanciamento di contrapposti valori" - la
tutela incondizionata di uno solo degli interessi in gioco, col
conseguente sacrificio degli interessi contrapposti, incide sulla
"tenuta complessiva del sistema" determinandone l'intrinseca
irragionevolezza (r.o. nn. 563, 556, 659 del 2000);
che sarebbero quindi violati gli artt. 24, secondo comma, e
111, terzo comma, Cost., nei quali trovariconoscimento costituzionale
il diritto di difesa dell'imputato nel processo in cui il dichiarante
è chiamato arendere l'esame, con specifico riferimento alla facoltà
"di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico" e dunque alla garanzia del
contraddittorio come esplicazione del diritto di difesa dell'imputato
(r.o. nn. 563, 659 del 2000, nonché r.o. nn. 483, 556, 797 del 2000,
ma solo in riferimento all'art. 111 Cost.);
che sarebbe anche, e soprattutto, violato l'art. 111, quarto
comma, prima parte, Cost., che riconosce il principio (oggettivo) del
contraddittorio nella formazione della prova quale metodo
privilegiato di accertamento della verità e che impone "una
revisione dei confini tra il diritto alla formazione in
contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del
dichiarante erga alios";
che il riconoscimento della facoltà di non rispondere
svuoterebbe di effettività tale principio(r.o. nn. 483, 556, 563,
797 del 2000; nella ordinanza n. 68 del 2001 censura analoga è
svolta in riferimento all'art. 3 Cost.), consentendo a un soggetto
estraneo al processo di condizionare in senso restrittivo, in base a
una scelta del tutto insindacabile, l'ambito conoscitivo offerto al
contraddittorio, che invece "postula che laselezione dei dati
rilevanti per il giudizio sia la più ampia possibile, in funzione di
garanzia contro una selettività arbitraria determinata da
un'indagine a senso unico" e "svolge la funzione di massimizzare non
semplicemente le possibilità di controllo critico ma anche le stesse
informazioni utili ai fini della decisione a disposizione delgiudice"
(r.o. n. 659 del 2000);
che la disciplina censurata sarebbe, inoltre, in contrasto:
con gli artt. 25, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.,
in quanto incide sulla funzione conoscitiva del processo penale che
è strumento, non disponibile dalle parti, finalizzato
all'accertamento dei fatti reato e delle relative responsabilità e
quindi a una giusta decisione (r.o. nn. 556 e 659 del 2000; censure
sostanzialmente analoghe sono svolte nella ordinanza n. 68 del 2001
per violazione del principio di ragionevolezza e, quindi, in
riferimento all'art. 3 Cost.);
con l'art. 2 Cost., in quanto la libertà sostanzialmente
accordata al dichiarante di difendersi anche accusando falsamente
altri, ovvero di sottrarsi nel dibattimento al confronto dialettico
con l'accusato nonostante le rilevanti conseguenze prodotte sul piano
investigativo, cautelare e processuale, dalle dichiarazioni
accusatorie rese nella fase predibattimentale, confligge con i più
elementari doveri di solidarietà sociale (r.o. nn. 563, 659 del
2000);
con l'art. 97 Cost., in quanto le disposizioni che regolano
i rapporti tra "obbligo di testimoniare" e "diritto al silenzio"
finiscono per incidere sul buon andamento e sull'imparzialità della
amministrazione giudiziaria (r.o. n. 659 del 2000);
con l'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la
disciplina censurata comporta l'irragionevole einaccettabile
sacrificio del principio del libero convincimento, desumibile dalla
soggezione del giudice soltanto alla legge (r.o. nn. 556, 659, 797
del 2000);,
con l'art. 112 Cost., incidendo tale disciplina sulla
indefettibilità della giurisdizione e sulla obbligatorietà
dell'azione penale (r.o. nn. 483, 556, 563, 659 del 2000 e 68 del
2001);
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate
facendo riferimento, inparticolare, ai principi di cui all'art. 24
della Costituzione e, nelle memorie successivamente depositate, alla
legge 1o marzo 2001, n. 63, che, medio tempore, ha modificato le
disposizioni censurate;
che nel giudizio relativo alla questione iscritta al n. 483
del r.o. del 2000 si è costituito l'imputato inprocedimento
connesso, in relazione al cui "diritto al silenzio" è sollevata la
questione, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Longo, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Considerato che identica è la sostanza delle questioni,
concernenti tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone
che hanno in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie imputate
in un procedimento connesso e già giudicate;
che, nonostante sia formalmente indirizzata al solo art. 197
cod. proc. pen., la questione sollevata con l'ordinanza n. 556 del
2000 è sostanzialmente uguale a quelle che investono il combinato
disposto degli artt. 197 e 210 cod. proc. pen., in quanto il
tribunale di Milano ritiene che l'art. 197 cod. proc. pen.,
stabilendo "il discrimine fra la figura dell'imputato e quella di
testimone", contempli "categorie di soggetti nei confronti dei quali
non pare possa riconoscersi il diritto al silenzio";
che deve pertanto essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che successivamente alle ordinanze di rimessione è
intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, modificando, tra l'altro, gli artt. 64,
197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen.,
che individua e regola le ipotesi in cui le persone imputate o
giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono
l'ufficio ditestimone;
che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il
contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Padova, al
tribunale di Milano, al tribunale di Rovereto, al tribunale militare
di Verona e al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte