Ordinanza n. 264/2001
Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,
lettera a) 210, comma 4, e 513 del codice diprocedura penale,
promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal tribunale
di Milano, con ordinanze emesse in data 11 luglio 2000 e 22 giugno
2000, iscritte rispettivamente ai nn. 611 e 666 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 44 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Milano con ordinanza in data 11
luglio 2000 (r.o. n. 611 del 2000) ha sollevato, in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., e agli artt. 3,
25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevedono la facoltà delle
persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in
precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su
fatti concernenti la responsabilità di altri, nonchedell'art. 197,
comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce
la incompatibilità con l'ufficiodi testimone di tali persone
allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di
condanna divenutairrevocabile;
che analoghe questioni sono state sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 25, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con
ordinanza del 22 giugno 2000 (r.o. n. 666 del 2000);
che in entrambe le ordinanze si premette che, nell'ambito di
procedimenti nei quali diverse posizioni erano state separate e
definite con rito alternativo, buona parte degli imputati in
procedimento connesso si erano avvalsi in dibattimento della facoltà
di non rispondere;
che ad avviso dei rimettenti gli artt. 513, comma 2, e 210,
comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui disciplinano la
formazione della prova relativa alle dichiarazioni rese dai soggetti
di cui al comma 1 dell'art. 210 cod. proc. pen., riconoscendo loro la
facoltà di non rispondere, sono in contrasto con l'art. 111 Cost.,
in quanto le modifiche recate alla norma costituzionale impongono
"una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in
contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del
dichiarante erga alios";
che, in particolare, nell'ordinanza n. 611 del 2000 il
tribunale di Milano rileva che il riconoscimento della facoltà di
non rispondere svuota di effettività il principio del
contraddittorio nella formazione della prova, affermato dal quarto
comma dell'art. 111 Cost., in relazione al quale il silenzio del
dichiarante viene configurato, con evidente connotazione di
disvalore, come "sottrazione al contraddittorio" nel secondo periodo
dello stesso quarto comma;
che la scelta dell'imputato di rendere dichiarazioni su fatti
concernenti la responsabilità di altri spiega effetti di così
grande rilevanza nei confronti dell'accusato nella fase
predibattimentale che, una volta intrapresa tale via, l'esercizio
successivo del diritto al silenzio si pone in contrasto, menomandolo,
con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione
della prova, ora assunto a regola costituzionale (art. 111, terzo e
quarto comma);
che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 3 e 24
Cost., in quanto la concorrenza tra le contrapposte articolazioni del
diritto di difesa del dichiarante e dell'imputato può essere
composta solo affermando che le nuove regole recate dall'art. 111
della Costituzione comportano la "compressione" dello spazio
costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, nonché gli
artt. 3, 112, 111, primo comma, e 25 Cost., in quanto da essa
discende l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del
libero convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione
conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e
dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che, a parere del medesimo rimettente, il dubbio di
costituzionalità prospettato in relazione all'art. 197 cod. proc.
pen. implica la rivisitazione dell'intero istituto del diritto al
silenzio, nonché l'attribuzione della veste di vero e proprio
testimone all'imputato in procedimento connesso la cui posizione sia
stata definita con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, con
inevitabili conseguenze, da un lato, sull'obbligo di rispondere
secondo verità e sulle sanzioni penali a lui irrogabili, dall'altro
in ordine alle regole di valutazione della prova cosiacquisita;
che nell'ordinanza iscritta al n. 666 del registro ordinanze
del 2000 il tribunale, rilevando che il procedimento è "soggetto ai
principi di cui all'art. 111 della Costituzione, come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2, in quanto il
dibattimento è stato aperto in epoca successiva all'introduzione
dellapredetta innovazione costituzionale", ritiene che "il principio
di formazione della prova in contraddittorio di cui al quinto [recte:
quarto] comma dell'art. 111" comporti la non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità "dell'intero sistema di
assunzione della prova per ciò che concerne le dichiarazioni di
persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. sotto il profilo
della previsione" della facoltà di non rispondere, nonché della
disciplina concernente "l'incompatibilità con l'ufficio di testimone
dei soggetti già "condannati con sentenza divenutairrevocabile";
che la normativa censurata sarebbe pertanto in contrasto con
l'art. 111 Cost., in quanto, da un canto, "ogni strumento nel tempo
individuato, allo scopo di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese
nelle indagini preliminari da chi successivamente esercita la
facoltà di non rispondere, è allo stato impercorribile in quanto in
aperto conflitto con il nuovo testo dell'art. 111 della
Costituzione"; dall'altro, la facoltà di non rispondere per
l'imputato in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni
eteroaccusatorie contrasta "con la costituzionalizzazione del
principio del confronto dialettico in dibattimento";
che sarebbero così violati anche il principio "di
accertamento dei fatti aventi rilevanza penale", individuato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 111 del 1993; il principio "di
conservazione degli elementi di prova", enunciato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 361 del 1998; e, infine, il
principio di ragionevolezza, per l'incoerenza di un sistema che
assegna valenza assoluta alle dichiarazioni in questione nei
confronti dell'accusato in fase predibattimentale e cautelare
(artt. 3, 25, 111 e 112 Cost.);
che le medesime considerazioni sorreggono, nell'ordinanza
r.o. n. 666, il dubbio di costituzionalitaprospettato in relazione
all'art. 197 cod. proc. pen., concernente la "minore attualità e
rilevanza dei diritti, pur costituzionalmente garantiti, di colui nei
confronti del quale sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna - alla quale è equiparata ex art. 445, primo comma,
ultima parte, c.p.p., la sentenza di applicazione di pena - in quanto
la sua posizione è insuscettibile di essere aggravata o comunque
modificata";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, facendo
particolare riferimento ai principi di cui all'art. 24 Cost.
Considerato che identica è la sostanza delle questioni sollevate
con le due ordinanze di rimessione, concernenti il diritto al silenzio
riconosciuto sia alle persone che sono state già giudicate sia alle
persone ancora imputate in un procedimento connesso, che abbiano in
precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, inrelazione al regime
della acquisizione e utilizzazione in dibattimento di tali precedenti
dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che successivamente alle ordinanze di rimessione è
intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197
e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. -
che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un
procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di
testimone -, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod.
proc. pen.;
che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il
contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte