Ordinanza n. 265/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 12/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis,
d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree
ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa il 16
gennaio 1986 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente
tra Minutoli Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor, iscritta
al n. 25 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 12/prima serie speciale del 18 marzo 1987;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Minutoli
Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor ed avente per oggetto
licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il Pretore di
Lucca, con ordinanza del 16 gennaio 1986 (reg. ord. n. 25 del 1987),
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile
1985 n. 118;
che in proposito il giudice a quo rilevava come tale normativa -
disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle locazioni non
abitative in corso al momento di entrata in vigore l. n. 392 del 1978
e alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15 bis d.l.
n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 - stabilisse un'ulteriore
proroga legale, così contrastando con i principi già enunciati da
questa Corte con la sent. n. 89 del 1984 ed in particolare con agli
Considerato che della norma impugnata la Corte, con sent. n. 108
del 1986, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale (vedi anche
le successive ordd. nn. 145, 205,243 e 289 del 1986);
che la questione risulta perciò manifestamente inammissibile in
quanto la norma impugnata, per effetto della suddetta pronuncia di
illegittimità costituzionale, non esiste più nel nostro
ordinamento;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme integrative
per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12
conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 41 e 42 Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata
in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 108 del 1986, che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte