Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo

comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del

regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n.

3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria

contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa

il 21 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile

vertente tra Moretti Umberto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 743 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Moretti Umberto

nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la declaratoria della

insussistenza della pretesa dell'Istituto al rimborso di ratei di

pensione indebitamente riscossi dal ricorrente, il Pretore di

Ferrara, con ordinanza del 21 ottobre 1988 (R.O. n. 743 del 1988), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80,

terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto non

esclude la ripetizione dell'indebito in tutti i casi in cui ratei di

pensione non dovuti dall'I.N.P.S. siano riscossi in buona fede dai

pensionati;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e gli ex

dipendenti pubblici a favore dei quali l'art. 206 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, stabilisce la irripetibilità delle somme

riscosse in buona fede in dipendenza di un provvedimento poi revocato

o modificato;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la perdita

di trattamento previdenziale destinato a soddisfare le esigenze

vitali del lavoratore;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la inammissibilità della questione in quanto il

regio decreto n. 1422 del 1924 è atto privo della forza di legge;

Considerato che questa Corte ritenendo (ordinanza n. 824 del 1988)

che il regio decreto n. 1422 del 1924 ha natura regolamentare, come

si desume anche dalla stessa intitolazione (Approvazione del

regolamento per la esecuzione del regio decreto n. 3184 del 1923), e,

quindi, come atto privo di forza di legge, è sottratto al sindacato

di costituzionalità, ha dichiarato la questione manifestamente

inammissibile;

che non vi è motivo di modificare la decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio

decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la

esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente

provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità

e la vecchiaia), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte