Ordinanza n. 265/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80r.d. 1422/1924
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo
comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del
regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria
contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa
il 21 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile
vertente tra Moretti Umberto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 743 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Moretti Umberto
nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la declaratoria della
insussistenza della pretesa dell'Istituto al rimborso di ratei di
pensione indebitamente riscossi dal ricorrente, il Pretore di
Ferrara, con ordinanza del 21 ottobre 1988 (R.O. n. 743 del 1988), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80,
terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto non
esclude la ripetizione dell'indebito in tutti i casi in cui ratei di
pensione non dovuti dall'I.N.P.S. siano riscossi in buona fede dai
pensionati;
che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e gli ex
dipendenti pubblici a favore dei quali l'art. 206 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, stabilisce la irripetibilità delle somme
riscosse in buona fede in dipendenza di un provvedimento poi revocato
o modificato;
b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la perdita
di trattamento previdenziale destinato a soddisfare le esigenze
vitali del lavoratore;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la inammissibilità della questione in quanto il
regio decreto n. 1422 del 1924 è atto privo della forza di legge;
Considerato che questa Corte ritenendo (ordinanza n. 824 del 1988)
che il regio decreto n. 1422 del 1924 ha natura regolamentare, come
si desume anche dalla stessa intitolazione (Approvazione del
regolamento per la esecuzione del regio decreto n. 3184 del 1923), e,
quindi, come atto privo di forza di legge, è sottratto al sindacato
di costituzionalità, ha dichiarato la questione manifestamente
inammissibile;
che non vi è motivo di modificare la decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la
esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente
provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità
e la vecchiaia), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte