Ordinanza n. 265/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32r.d. 12/1941
- art. 105r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 104Costituzione
- art. 51Codice di procedura civile
- art. 8-bislegge 374/1991
- art. 11legge 571/1994
- art. 6legge 521/1993
- art. 245d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, promosso con
ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal Tribunale di Saluzzo nel
procedimento penale a carico di Cagnoli Giovanni e altro, iscritta al
n. 738 del registro ordinanze 1997 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale di Saluzzo, nel corso di un procedimento
penale, rilevava che nel Collegio vi erano due magistrati ordinari e
un avvocato, esercente nel circondario dello stesso Tribunale, nella
qualità di vice pretore onorario. Per questo caso sollevava, in
riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e
successive modificazioni;
che, in ragione di alcune situazioni di incompatibilità
esistenti nell'ufficio, non sarebbe stato possibile formare alcun
collegio giudicante diverso da quello rimettente, e pertanto si
sarebbe reso inapplicabile l'art. 97 dell'ordinamento giudiziario;
che la presenza nel collegio di un vice pretore onorario, nella
persona di un avvocato esercente la professione forense nel
circondario di Saluzzo, situazione consentita dagli artt. 32 e 105
censurati, sarebbe in contrasto con i principi di razionalità
normativa e di ragionevolezza; che sussisterebbe, in particolare,
un'insuperabile e ingiustificata contraddittorietà fra la previsione
di cui al combinato disposto di detti articoli e quella contenuta
nell'art. 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace), introdotto dall'art. 11, comma 2, del d.-l. 7
ottobre 1994, n. 571 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n.
374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353,
concernente provvedimenti urgenti per il processo civile),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1994, n. 673:
disposizione con cui si vieta agli avvocati, che svolgono le funzioni
di giudice di pace, l'esercizio della professione forense dinanzi
alla "giudicatura" alla quale appartengono; che, invero, il
tormentato iter legislativo avrebbe previsto inizialmente un confine
territoriale ancora più ampio, non consentendo l'originario art. 8,
comma 2, della legge n. 374 del 1991 l'esercizio della professione
forense all'avvocato nominato giudice di pace nell'ambito del
distretto di appartenenza, per poi restringerlo al circondario del
tribunale con l'art. 6 del d.-l. 16 dicembre 1993, n. 521, decaduto
per mancata conversione, successivamente reiterato, e limitato,
infine, alla sola circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace,
con l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 374;
che tale innovazione si giustificherebbe in ragione del superiore e
fondamentale interesse dell'ordinamento all'autonomia e
all'indipendenza della magistratura, garantito dagli artt. 101,
secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione; che, invece,
esso verrebbe compromesso ove si dia la possibilità a un avvocato di
essere, nel contempo, giudice in una causa e difensore in un'altra,
con una commistione fra interessi pubblici e privati; che non si
comprenderebbe, rispetto alla previsione dell'art. 8-bis della legge
n. 374 del 1991, la diversità del trattamento riservato ai vice
pretori dall'art. 32 dell'ordinamento giudiziario, il quale consente
agli avvocati, che esercitano la professione, di essere nominati vice
pretori e di sedere, in forza dell'art. 105 dell'ordinamento
giudiziario, quali giudici a latere in tribunale; che il limite
territoriale all'esercizio della professione forense sarebbe imposto
dalla legge per le cause minori e meno complesse, ma nessun limite
sarebbe posto, inspiegabilmente, al professionista che, come vice
pretore onorario, sia componente d'un collegio di tribunale,
competente a giudicare materie di notevole rilevanza; che si
tratterebbe di un'ingiustificata irragionevolezza sopravvenuta nel
sistema normativo volto a disciplinare la magistratura onoraria:
irragionevolezza dovuta alla concomitante presenza di una norma
(l'art. 8-bis della legge n. 374 del 1991) che realizza la
finalità, perseguita dall'art. 104, primo comma, della Costituzione,
e di un'altra (il combinato disposto degli artt. 32 e 105
dell'ordinamento giudiziario) che, viceversa, è in contrasto con la
suddetta, essenziale, finalità; che ne discenderebbe, altresì,
un'ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati che svolgono
le funzioni di giudice di pace e avvocati che rivestono la qualifica
di vice pretori onorari, dal momento che soltanto i primi subirebbero
una significativa limitazione territoriale per l'esercizio della
propria attività professionale; che, in secondo luogo, sarebbe
violato il principio di imparzialità, desumibile dall'art. 97, primo
comma, della Costituzione, estensibile anche agli uffici giudiziari
(riferimento alla sentenza n. 18 del 1989); che la presenza in un
collegio giudicante di un avvocato, il quale eserciti la professione
nella medesima circoscrizione giudiziaria dell'ufficio di
appartenenza, legittimerebbe seri dubbi su possibili "contaminazioni"
del giudice onorario e sulla sua collocazione super partes; che un
terzo profilo di illegittimità costituzionale conseguirebbe alla
violazione del principio di indipendenza del giudice, di cui all'art.
101, secondo comma, della Costituzione (riferimento alle sentenze n.
100 del 1981 e 123 del 1970);
che non sarebbe sufficiente il mero richiamo agli istituti posti
a garanzia dell'imparzialità del giudice, quali l'incompatibilità,
l'astensione e la ricusazione, giacché sarebbe stato lo stesso
legislatore a dubitare dell'efficacia di tali cautele introducendo
nell'ordinamento l'art. 8-bis della legge n. 374 del 1991;
che quest'ultima prevedeva espressamente l'applicabilità ai
giudici di pace della disciplina dell'astensione ai sensi dell'art.
51 del codice di procedura civile;
che, se tale istituto fosse stato ritenuto sufficiente, l'art.
8-bis sarebbe stato del tutto superfluo;
che, infine, sarebbe riscontrabile una violazione del principio
di indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia, fra i quali andrebbero ricompresi anche i vice
pretori onorari, ai sensi dell'art. 108, secondo comma, della
Costituzione;
che, d'altronde, il Consiglio superiore della magistratura, con
la recente circolare relativa ai criteri per la nomina e la conferma
dei vice pretori onorari per il triennio 1998-2000, ha disposto,
all'art. 11, lettera m), che l'avvocato interessato alla nomina a
vice pretore onorario deve impegnarsi a non esercitare la professione
forense davanti alla pretura presso cui chiede di essere nominato (ma
non anche davanti al tribunale);
che, pertanto, il Tribunale ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e
105 del regio decreto n. 12 del 1941, nella parte in cui non prevede
che gli avvocati, i quali siano nominati vice pretori onorari e, in
quanto tali, siano delegati a ricoprire la funzione di giudice a
latere del tribunale, non possano esercitare la professione forense
dinanzi al tribunale cui appartengono;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza; che, ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza di
rimessione non distingue tra funzioni giurisdizionali proprie
dell'organo e funzioni esercitate in qualità di delegati o sostituti
del titolare; che, mentre il giudice di pace ha funzioni
giurisdizionali proprie, il vice pretore espleterebbe funzioni
delegate ai sensi dell'art. 37 della legge di ordinamento
giudiziario; che tale differenza sarebbe invece fondamentale, tanto
da giustificare il diverso trattamento in tema di incompatibilità;
che, del resto, anche il giudice conciliatore, altro giudice onorario
titolare di funzioni giurisdizionali proprie, era soggetto al divieto
di assistenza professionale, ai sensi dell'art. 27 abrogato dalla
legge n. 374 del 1991; che, invero, l'applicazione dei vice pretori
in tribunale, per il suo carattere temporaneo ed eccezionale, fu
ritenuto costituzionalmente non illegittimo con la sentenza n. 99 del
1964; che non potrebbe essere ulteriormente valorizzata la previsione
contenuta nella legge n. 374 del 1991, poiché essa era condizionata
da un'impostazione tendente a reclutare il giudice di pace nella
"terza età", cioè fra coloro che si potessero dedicare a tempo
pieno alle funzioni onorarie e non, dunque, fra gli avvocati che
esercitano l'attività professionale, mentre proprio per siffatta
ragione la legge avrebbe progressivamente ridotto il regime
dell'incompatibilità territoriale;
che, da ultimo, la legge 16 luglio 1997, n. 254, successiva
all'ordinanza di rimessione, ha conferito la delega al Governo per la
soppressione della pretura e l'istituzione del tribunale - giudice
unico, per cui è da attendersi, nel quadro di tale modifica, un
ampio ripensamento pure per quanto attiene alla magistratura
onoraria, ivi compresa la questione dell'incompatibilità di coloro
che vi appartengono;
che sarebbe da prevedere, altresì, un coordinamento con la
figura del giudice aggregato di cui alla legge 22 luglio 1997, n.
276.
Considerato che ritorna all'esame della Corte il dubbio di
legittimità costituzionale degli artt. 32 e 105 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive
modificazioni, in quanto si assume che il loro combinato disposto
contrasta con gli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e
108, secondo comma, della Costituzione;
che la questione è già stata dichiarata non fondata con le
sentenze n. 71 del 1971 e n. 99 del 1964 (rispettivamente, scrutinio
dell'art. 32 e dell'art. 105);
che l'ordinanza di rimessione propone il vaglio delle due
disposizioni con riferimento a molteplici vicende normative (l'art.
8-bis della legge n. 374 del 1991, con la disciplina
dell'incompatibilità funzionale per i giudici di pace esercenti
l'avvocatura, in modi diversi, a seconda del testo contenuto nei
decreti-legge nn. 521 e 571 del 1994 e nella legge di conversione n.
673 del 1994, che ne ha modificato il tenore, nonché le circolari
del CSM con riguardo alla nomina e alla conferma dei vice pretori
onorari), vicende normative tutte afferenti al problema
dell'incompatibilità tra le funzioni giudicanti e quelle legali;
che, comunque, la circolare del CSM, indicata come
insoddisfacente soluzione del problema che scaturisce dalle due
disposizioni censurate, contiene una risposta sostanzialmente
riduttiva della libertà incondizionata di esercizio professionale,
tanto più valida se si consideri che l'art. 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), limita le disposizioni concernenti
la magistratura onoraria presso il nuovo giudice (che ha assorbito la
morente figura del vice pretore onorario) a "non oltre cinque anni
dalla data di efficacia" del decreto;
che, pertanto, la questione appare perplessa, poiché il
rimettente mostra di chiedere ciò che si riconosce come in gran
parte già sussistente (sulla base della normativa secondaria
richiamata), senza che a quello vigente venga contrapposto uno dei
tanti possibili regimi dell'incompatibilità in modo chiaro e
univoco;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e
105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte