Ordinanza n. 267/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-bislegge 96/1995
- art. 5legge 171/1973
- art. 1-bislegge 206/1995
usata come parametro
citata
- art. 1-sexieslegge 431/1985
- art. 1-bislegge 171/1973
- art. 6legge 171/1973
- art. 4legge 171/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis comma 3,
del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento
e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli
impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei
comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di
conversione 31 maggio 1995, n. 206, e 5 della legge 16 aprile 1973,
n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), promossi con due
ordinanze emesse il 17 ed il 30 novembre 1995 dal pretore di Venezia
nei procedimenti penali a carico di De Col Giovanni ed altro e di
Trevisan Alessandro, iscritte ai nn. 635 e 864 del registro ordinanze
1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che con due separate ordinanze di analogo contenuto emesse
rispettivamente il 17 novembre 1995 e il 30 novembre 1995 (pervenute
alla Corte costituzionale il 10 giugno 1996 e il 10 luglio 1996), nel
corso di distinti procedimenti penali a carico di imputati diversi
per il reato di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n.
431, il pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, della legge 31
maggio 1995, n. 206 - rectius: del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96
(Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di
smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia),
introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 -,
nella parte in cui prevede che, qualora la commissione per la
salvaguardia di Venezia, chiamata ad esprimere parere vincolante, non
si pronunci sulle domande di interventi e modifica del territorio per
la realizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito della
conterminazione lagunare, il parere si intende reso in senso
favorevole; nonché dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171
(Interventi per la salvaguardia di Venezia) là dove non prescrive la
necessaria partecipazione in seno alla commissione per la
salvaguardia di Venezia di rappresentanti della regione;
che il giudice rimettente ritiene che il silenzio-assenso
previsto dall'art. 1-bis citato (che sostituisce il comma 3 dell'art.
6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'art 4,
comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360) non possa trovare
applicazione per le domande o richieste di interventi di
trasformazione e modifica del territorio lagunare, ricompreso nella
conterminazione, oggetto di specifica tutela paesaggistica ed
ambientale, ponendosi in contrasto, oltre che con il principio di
uguaglianza rispetto a coloro i quali abbiano ottenuto il
provvedimento concessorio espresso, con una pluralità di norme
costituzionali (artt. 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della
Costituzione), poste a presidio di interessi e principi fondamentali;
che, inoltre, la mancata previsione della necessaria presenza, in
seno alla commissione di rappresentanti della regione, titolare di
attribuzioni in materia di ambiente, si porrebbe in contrasto con
l'esigenza che la valutazione dell'intervento di modifica del
territorio sia effettuata dall'autorità amministrativa competente;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili,
giacché, al momento dell'emissione delle ordinanze, non era ancora
trascorso il lasso di tempo alla scadenza del quale matura il
silenzio-assenso;
Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale,
formulate con argomentazioni esattamente coincidenti, hanno identico
oggetto, investendo le stesse disposizioni di legge in riferimento ai
medesimi parametri costituzionali, sicché i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
che sulla base della ordinanza 17 novembre 1995 risulta
evidenziato che il termine per la formazione del silenzio-assenso
(sulla domanda di concessione in sanatoria) era ancora in corso al
momento della pronuncia del giudice a quo per cui difettava la
rilevanza della questione, non essendosi ancora verificato il
presupposto per l'applicabilità della norma denunciata;
che in ordine alla seconda questione sollevata, sempre con
ordinanza 17 novembre 1995, con riguardo all'art. 5 della legge 16
aprile 1973, n. 171, è sufficiente sottolineare che la presenza
nella commissione di tre rappresentanti della regione Veneto è
espressamente prevista dalla norma denunciata, per cui ogni
argomentazione incentrata sulla necessaria ed insostituibile presenza
di rappresentanti regionali non costituisce questione di legittimità
costituzionale della norma che disciplina la composizione dell'organo
collegiale, ma esclusivamente problema di legittimità del
funzionamento della commissione con i conseguenti vizi dell'attività
e responsabilità in caso di inerzia;
che le medesime considerazioni valgono per la seconda ordinanza
30 novembre 1995, che si limita a trascrivere il contenuto della
prima ordinanza, di modo che il difetto di rilevanza si ripercuote
anche su questa, mancante di autonoma e specifica valutazione, tanto
più necessaria in quanto non risultava traccia di istanza di
concessione o di richiesta di sanatoria, per cui non si poneva
neppure il problema di formazione di silenzio-assenso conseguente
all'inerzia della commissione e quindi di applicazione delle norme
denunciate;
che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, del
d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e
l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli
impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei
comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di
conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dal pretore
di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973,
n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della
Costituzione dallo stesso pretore con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte