Ordinanza n. 269/2001
Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 111Costituzione
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 3Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 138Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 111legge cost. 2/1999
- art. 1Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
citata
- art. 4Codice di procedura penale
- art. 210legge cost. 2/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice
di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza n. 361
del 1998 della Corte costituzionale; dell'art. 1, commi 1 e 2 del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2, in materia di giusto processo) e dell'art. 210, comma 4, del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
7 febbraio 2000 dalla Corte di assise di appello di Napoli, il
5 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Palermo, l'11 aprile e il 23 maggio 2000 dal tribunale
di La Spezia, il 15 marzo 2000 dal tribunale di Venezia, il 10 aprile
2000 dal tribunale di La Spezia, il 1° giugno 2000 dal tribunale di
Milano, il 24 maggio 2000 dal tribunale di Massa, il 13 giugno 2000
dal tribunale di La Spezia, il 22 giugno 2000 da tribunale militare
di Palermo, il 1° giugno 2000 dal tribunale di Trento, il 18 luglio e
il 18 aprile 2000 dal tribunale di La Spezia, il 28 giugno 2000 dal
tribunale di Locri, il 5 luglio 2000 dalla Corte di appello di
Venezia, il 22 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia, il 18 luglio
2000 dai tribunali di Roma e di Nuoro e il 27 e il 23 ottobre 2000
dal tribunale di La Spezia, rispettivamente iscritte ai numeri 142,
331, 446, 466, 469, 500, 515, 527, 528, 558, 568, 578, 579, 593, 610,
712, 719, 824 e 856 del registro ordinanze 2000 e al n. 29 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 16, 25, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 48, 1a
serie speciale, dell'anno 2000 e numeri 2, 3 e 4, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con nove ordinanze di contenuto identico, il
tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 111,
quarto e quinto comma, della Costituzione, nel testo sostituito ad
opera della legge costituzionale n. 2 del 1999, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di
procedura penale, come "interpretato" dalla sentenza n. 361 del 1998
di questa Corte, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei
confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari dalle persone esaminate a norma dell'art. 210
cod. proc. pen., a seguito della contestazione effettuata ai sensi
dell'art. 500, commi 2-bis e 4, dello stesso codice, qualora il
dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere,
indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti
dall'art. 111, quinto comma, Cost;
che a parere del giudice a quo la possibilità, introdotta
con il meccanismo delle contestazioni, di acquisire ed utilizzare
contra alios le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona
esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., che si sia avvalsa
in dibattimento della facoltà di non rispondere, si porrebbe in
contrasto: a) con l'art. 111, quarto comma, Cost., in quanto
risulterebbe violato il principio costituzionale del contraddittorio
nella formazione della prova, dovendosi altresì ritenere integrata
la specifica ipotesi del soggetto che si è sottratto volontariamente
all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione
alla propria posizione processuale; b) con l'art. 111, quinto comma,
Cost., in quanto non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi in cui è
consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio
(consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura
oggettiva, provata condotta illecita);
che in parte coincidenti sono anche le plurime censure
prospettate dalla Corte di assise di appello di Napoli. Viene infatti
sollevata, in primis questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto
processo), per violazione degli artt. 3, primo comma, 77 e 138, primo
comma, della Costituzione, nonché dell'art. 111, terzo e quarto
comma, della stessa Carta e dell'art. 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2. Si impugna, poi, l'art. 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 2 del 2000 per violazione dell'art. 111,
quarto comma, Cost., e si censura, infine, l'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., come integrato dalla sentenza costituzionale n. 361 del
1998, per violazione dell'art. 111, terzo e quarto comma, della
Costituzione;
che in merito alle prospettate questioni il giudice
rimettente sottolinea, in particolare, come l'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 2 del 2000 abbia escluso l'applicabilità dei nuovi
principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione nei procedimenti in
corso nei casi in cui - come nella specie - il dibattimento fosse
stato già dichiarato aperto, mentre il comma 2 del medesimo art. 1
del decreto avrebbe riconosciuto alle dichiarazioni non confermate
valore di semiplena probatio: sicché - prospetta il rimettente - una
fonte ordinaria, per di più priva dei caratteri della necessità ed
urgenza sanciti dall'art. 77 Cost., avrebbe inciso su di una fonte
costituzionale, generando disparità di trattamento fra cittadini e
violazione dell'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999,
posto che la stessa aveva assegnato al legislatore ordinario il
compito di disciplinare, ma non di escludere, l'applicabilità dei
nuovi principi costituzionali ai procedimenti in corso. Quanto, poi,
all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., lo stesso, consentendo,
attraverso il meccanismo delle contestazioni introdotto dalla
sentenza n. 361 del 1998, l'acquisizione e la valutazione di
dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, si
porrebbe in contrasto con il principio del contraddittorio, con la
facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a carico e con il principio costituzionale per il quale
"la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore";
che nel giudizio promosso con l'ordinanza da ultimo citata è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo disporsi la
restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame "su
fondatezza e rilevanza della questione in base alla nuova normativa".
Rileva, infatti, l'Avvocatura che il decreto-legge n. 2 del 2000 ha
subito sensibili modifiche ad opera della successiva legge di
conversione n. 35 del 2000, sicché è alla luce di tale normativa
sopravvenuta che il giudice rimettente dovrà rivalutare i dubbi di
legittimità costituzionale;
che anche il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111,
secondo e terzo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte
in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta
in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si
applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.,
indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti
dall'art. 111, terzo comma, Cost;
che a tal proposito il rimettente rileva, in particolare,
che, non essendo stata ancora approntata una analitica disciplina dei
casi in cui è consentito derogare al contraddittorio e data la
immediata applicabilità dei nuovi principi costituzionali, alla luce
di quanto disposto dal decreto-legge n. 2 del 2000, diverrebbe allora
fondato "dubitare della legittimità costituzionale di un regime di
acquisizione probatoria che, per il solo fatto che l'imputato abbia
liberamente ritenuto di non rispondere all'esame, consenta di far
transitare nel fascicolo per il dibattimento - e dunque di dotare di
efficacia probatoria - le dichiarazioni rese senza la partecipazione
della difesa, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi
espressamente previsti dal comma terzo dell'art. 111 Cost.";
che anche il tribunale di Venezia ha sollevato, in
riferimento all'art. 111, quarto comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, ultimo
periodo, cod. proc. pen., come modificato dalla sentenza n. 361 del
1998, e dell'art. 210, comma 4, dello stesso codice. Rileva, infatti,
il tribunale rimettente che l'art. 513 del codice di rito, come
modificato dalla citata sentenza di questa Corte, prevede la
possibilità che, anche in assenza di accordo tra le parti,
dichiarazioni in precedenza rese da persona che poi si è avvalsa
della facoltà di non rispondere, siano acquisite al fascicolo per il
dibattimento, in ciò determinandosi un contrasto con l'art. 111,
quarto comma, Cost., in quanto si tratta di dichiarazioni che non
hanno formato oggetto di contraddittorio, né al momento della loro
originaria enunciazione, né in dibattimento, atteso il silenzio
serbato dal dichiarante. Ove non fosse condivisa da questa Corte la
fondatezza di tali rilievi - prosegue il giudice a quo - "sotto
alternativo profilo altra normativa processuale presterebbe il fianco
a censure di incostituzionalità, in quanto, ad impedire il principio
costituzionale della formazione della prova in contraddittorio,
sembrerebbe allora stare la norma di cui all'art. 210, quarto comma,
c.p.p., che facoltizza l'imputato di reato connesso a non
rispondere". Infatti - sottolinea il rimettente - è proprio
l'esercizio di tale facoltà a dare avvio "ad un iter procedimentale
che culmina con l'acquisizione delle dichiarazioni";
che, a sua volta, il tribunale di Milano solleva, in
riferimento agli artt. 101 e 102 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., nella parte
in cui impone il consenso delle parti per una piena valutazione delle
dichiarazioni rese "in istruttoria" da uno dei coimputati, che nel
dibattimento siacontumace o assente o rifiuti di sottoporsi
all'esame. Impugnativa che il giudice a quo fonda sul rilievo secondo
il quale "la scelta di far dipendere l'utilizzabilità di un atto
legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento dalla
mutevole circostanza che le parti prestino o meno il proprio
consenso, implichi, ove consenso non vi sia, un assoluto impedimento
della valutazione dell'atto medesimo, non ripetibile in virtù del
principio secondo cui l'imputato non può essere obbligato a deporre;
e impedimento della valutazione - deduce il rimettente - non può non
significare impedimento di formazione del libero convincimento, ossia
impedimento di un pieno esercizio della funzione giurisdizionale, in
contrasto con le norme costituzionali che, invece, tale funzione
impongono nella sua pienezza";
che in quest'ultimo giudizio ha depositato atto di intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi
inammissibile e comunque infondata la proposta questione;
che anche il tribunale di Massa solleva, in riferimento agli
artt. 3, 25, 111, quarto e quinto comma, e 112 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
come "interpretato" dalla sentenza n. 361 del 1998, nella parte in
cui consente l'utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle
dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata
a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., a seguito della contestazione
effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, dello stesso
codice, qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non
rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi
previsti dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione. Ritiene in
particolare il giudice a quo che, alla luce della nuova composizione
delle diverse garanzie fondamentali scaturita dalle innovazioni
introdotte con la legge costituzionale n. 2 del 1999, risulterebbe in
contrasto con il principio costituzionale del diritto al
contraddittorio - suscettibile di ristrettissime esclusioni,
espressamente individuate dalla fonte costituzionale - la previsione
della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 210 cod. proc.
pen., quanto alle dichiarazioni che un imputato renda su fatti
concernenti la responsabilità di altri;
che anche il tribunale militare di Palermo solleva, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo inciso, cod. proc.
pen., nella parte in cui consente l'acquisizione per contestazioni di
dichiarazioni rese in precedenza da chi, sentito in dibattimento ai
sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si avvalga della facoltà di non
rispondere. Reputa infatti il rimettente che la possibilità di
acquisire verbali di dichiarazioni già rese da chi in dibattimento
si sottrae all'esame, violi, ad un tempo, il nuovo art. 111 Cost.,
stante la tassatività dei casi nei quali la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio, l'art. 24 Cost., giacché il diritto
di difesa viene ad essere correlativamente menomato, nonché l'art. 3
della medesima Carta, in quanto si genera una disparità di
trattamento rispetto alle ipotesi in cui le prove vengono ad essere
correttamente formate ed acquisite;
che analoghe censure sono prospettate anche dal tribunale di
Trento, il quale solleva, per contrasto con l'art. 111 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc.
pen., nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti
di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già
oggetto delle sueprecedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo
delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod.
proc. pen. Osserva al riguardo il giudice a quo che, tramite
l'applicazione del meccanismo consentito dall'art. 513 cod.proc.pen,
quale scaturito dalla sentenza n. 361 del 1998, i verbali di
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal
coimputato citato ex art. 210 cod. proc. pen., vengono a trovare
ingresso nel processo penale, così sottraendosi al contraddittorio,
ora costituzionalmente presidiato;
che non dissimili sono le censure svolte dal tribunale di
Locri a sostegno della identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., sollevata per
contrasto con l'art. 111 della Costituzione. Sottolinea, infatti, il
rimettente che il meccanismo delle contestazioni, introdotto dalla
sentenza n. 361 del 1998, la quale ha integrato anche l'art. 513,
comma 2, del codice di rito, consentendo l'acquisizione al fascicolo
per il dibattimento delle dichiarazioni rese da persone che si sono
sottratte all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore, vulneri il principio del contraddittorio nella formazione
della prova, oltre che quello secondo il quale la colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore;
che anche la Corte di appello di Venezia solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
come interpretato da questa Corte nella sentenza n. 361 del 1998,
nella parte in cui consente la formazione della prova in sede
dibattimentale senza un effettivo contraddittorio fra le parti,
deducendone il contrasto con l'art. 111, quarto comma, della
Costituzione. A parere del rimettente, infatti, il comportamento di
chi, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel corso
del dibattimento, si limiti a subire le contestazioni sulla base di
quanto in precedenza dichiarato senza nulla rispondere, si risolve di
fatto in una volontaria sottrazione all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore, con la conseguenza che, non
realizzandosi un effettivo contraddittorio, le dichiarazioni
precedentemente rese non possono concorrere a formare prova alla luce
del nuovo dettato costituzionale;
che identiche, nella sostanza, sono pure le doglianze
prospettate dal tribunale di Roma, il quale solleva, in riferimento
all'art. 111, quarto comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come
interpretato dalla sentenza n. 361 del 1998, nella parte in cui
consente la utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle
dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata
ex art. 210 cod. proc. pen., a seguito della contestazione effettuata
ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., qualora il
dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere,
indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti
dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione osserva il rimettente
che tale ultima previsione costituzionale, affidando al legislatore
ordinario il compito di regolare le ipotesi in cui è consentita la
formazione della prova al di fuori del contraddittorio, ha limitato
dette ipotesi ai casi del consenso dell'imputato, della accertata
impossibilità di natura oggettiva e di provata condotta illecita.
Ciò confermerebbe, dunque, che, in base al dettato costituzionale,
in caso di rifiuto di rispondere da parte della persona da esaminare
ex art. 210 cod. proc. pen., non è consentita neanche de iure
condendo una sia pur limitata possibilità di acquisizione e di
utilizzazione delle dichiarazioni contra alios precedentemente rese
in carenza di contraddittorio;
che, infine, anche il tribunale di Nuoro solleva, in
riferimento all'art. 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., come integrato dalla sentenza costituzionale n. 361 del
1998, per rilievi del tutto analoghi a quelli svolti dagli altri
rimettenti.
Considerato che le ordinanze sollevano questioni del tutto
analoghe o comunque fra loro intimamente connesse, sicché i relativi
giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;
che, successivamente alla pronuncia degli atti di rimessione
è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, apportando, fra l'altro, sensibili
modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa ed a varie norme
ad esse direttamente collegate;
che di conseguenza, essendo mutate le norme censurate ed il
contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le
questioni proposte siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus;
che alle medesime conclusioni occorre pervenire anche per
ciò che attiene alla impugnativa riguardante l'art. 1 del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, sollevata dalla Corte di assise
di appello di Napoli, considerato che la legge 25 febbraio 2000,
n. 35, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il
menzionato decreto-legge n. 2 del 2000, ha apportato significative
innovazioni rispetto al testo della norma impugnata, al punto che
l'intero articolo 1 del citato decreto è stato integralmente
sostituito ad opera della stessa legge di conversione (v. ordinanze
n. 354 e n. 474 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte