Ordinanza n. 27/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del
Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1961 dal Pretore di Chiaromonte
nel procedimento penale a carico di Sergio Cristina e Ciancio Vincenzo,
iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1961 dal Pretore di Lodi nel
procedimento penale a carico di Lambri Maria e Vitali Giuseppe,
iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Vignale
Monferrato nel procedimento penale a carico di Ongarelli Anna e Veschi
Claudio, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961;
4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Pietrasanta
nel procedimento penale a carico di Stagi Maria Angela e Parisi Vito,
iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel
procedimento di cui all'ordinanza n. 85 del 1961;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle
ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre
1961 ha dichiarato non fondata la questione concernente la
illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la
questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla
Corte;
che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente
decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale, in riferimento agli artt.
3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e ordina
la restituzione degli atti ai Pretori indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte