Ordinanza n. 273/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 79/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal T.A.R. della
Calabria sul ricorso proposto da Maia Silvia Maria contro il
Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 784 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il T.A.R. della Calabria, con ordinanza del 26
febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 10 della legge 25
marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
nella parte in cui la misura dell'indennità integrativa speciale da
corrispondere in aggiunta alla pensione è ridotta in ragione di un
quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento
di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al
personale collocato in pensione con la massima anzianità di
servizio;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988, ha
già esaminato questione identica dichiarandone l'infondatezza;
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29
gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del
lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento agli
artt. 36 e 38 della Costituzione, dal T.A.R. della Calabria con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte