Ordinanza n. 275/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
- art. 73Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 73
della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal Pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra De Simone Elisabetta e Vavodici
Concetta, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1982 dal Tribunale di Cagliari
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Spagnoli Luisa e Sorcinelli
Sandro, iscritta al n. 1117 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa l'8 giugno 1983 dal Pretore di Lecce nel
procedimento civile vertente tra De Giorgi Giuseppe e Negro Luigi,
iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113-bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 21 giugno
1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 69 e 73 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui determinano per le
ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione la misura della
indennità dell'avviamento commerciale con riferimento non già
all'ultimo canone corrisposto, come stabilito in via generale dalla
legge citata, ma al canone corrente di mercato";
e che questioni sostanzialmente identiche hanno sollevato anche il
Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 14 ottobre 1982, e il Pretore
di Lecce, con ordinanza dell'8 giugno 1983, denunciando l'uno
l'illegittimità, in riferimento all'art. 42 della Costituzione,
dell'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, e l'altro
l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e
42 della Costituzione, degli artt. 73 e 69 della stessa legge n. 392
del 1978;
che nel primo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni
proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che la questione sollevata dal Pretore di Napoli risulta dedotta
senza che, di fronte alla domanda di rilascio dell'immobile adibito ad
uso non abitativo presentata invocando l'esistenza di un valido motivo
di recesso, il giudice a quo abbia accertato la validità dell'addotto
motivo ed ordinato formalmente il rilascio dell'immobile;
e che, quindi, l'avere il giudice a quo dubitato della legittimità
costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di
avviamento, prima ancora di essersi espresso sulla domanda principale,
rende l'ordinanza di rimessione prematura e, quindi, inconferente (v.
sentenza n. 300 del 1983; ordinanze n. 3 del 1984 e n. 31 del 1984);
che le questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore
di Lecce sono già state decise dalla Corte con la sentenza n. 300 del
1983 e con le ordinanze n. 31 del 1984, n. 185 del 1984 e n. 202 del
1984 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 della
Costituzione, dal Pretore di Napoli con ordinanza del 21 giugno 1982;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con ordinanza del
14 ottobre 1982;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 73 e 69 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, e 42 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza
dell'8 giugno 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte