Ordinanza n. 277/2020
Altra decisione · depositata il 21/12/2020 · relatore Augusto Antonio Barbera
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 35/2019
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 5Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 10Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 4Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 5Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 7Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 48Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 49Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
citata
- art. 11d.l. 35/2019
- art. 1legge 160/2019
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 29 agosto 2019, depositato in cancelleria il 4 settembre 2019 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 agosto 2019, depositato il successivo 4 settembre 2019 (r.r. n. 97 del 2019), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il comma 4-bis dell'art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, della Costituzione, e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), in relazione agli artt. 4, 5, 7, 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che, ad avviso della Regione autonoma ricorrente, l'impugnata disposizione - secondo cui «[l]e disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» - diversificherebbe irragionevolmente il trattamento delle Regioni speciali (che provvedono integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario) rispetto alle Regioni ordinarie, consentendo solo a queste ultime una maggiore spesa per il personale del servizio sanitario regionale;
che vi sarebbe una lesione delle attribuzioni della ricorrente, nella misura in cui i limiti posti alla dotazione del personale inciderebbero, anche indirettamente, sulle sue competenze in materia sanitaria;
che sarebbero altresì violati i presupposti che rendono costituzionalmente ammissibile la decretazione di urgenza, essendovi una contraddizione tra l'obiettivo perseguito e il mezzo utilizzato;
che, nella pendenza del giudizio, in cui lo Stato non si è costituito, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 1, comma 269, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, n. 1727 del 20 novembre 2020, ha rinunciato al ricorso con atto spedito per la notificazione e depositato il successivo 27 novembre 2020, sul presupposto che lo ius superveniens ha abrogato la disposizione impugnata, venendo meno «l'interesse alla coltivazione del giudizio»;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
ECLI:IT:COST:2020:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte