Art. 7
La Regione provvede con legge:
- 1)all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2)alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3)all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;
- 3-bis)((all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate)).
Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva