Ordinanza n. 279/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 9Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 10legge 574/1996
citata
- art. 3legge 574/1996
- art. 8legge 574/1996
- art. 21legge 319/1976
- art. 1d.l. 10/1987
- art. 2d.l. 10/1987
- art. 10legge 119/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in
relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996,
n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), promossi con
n. 3 ordinanze emesse il 28 ottobre 1998 dal pretore di Pescara
rispettivamente iscritte ai nn. 722, 723 e 724 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il
28 ottobre 1998, nel corso di altrettanti procedimenti penali aventi
ad oggetto lo scarico sul suolo di acque di vegetazione provenienti
dalla molitura delle olive senza il possesso della prescritta
autorizzazione, il pretore di Pescara ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 in relazione
all'art. 10, commi 1,3, e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574
(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
che il giudice rimettente si fa carico della decisione di
questa Corte relativa ad identica questione sfociata in una pronuncia
di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 20 del 1998), e ripropone
la questione di legittimità costituzionale già sollevata, basandosi
sulla considerazione che il nuovo regime di favore introdotto con la
legge n. 574 del 1996 per gli scarichi dei frantoi sia
complessivamente in contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione, in quanto la sanzione dell'illecito spandimento delle
acque di vegetazione è ora di natura amministrativa, mentre in
precedenza era di natura penale, tenuto conto che la disciplina
precedente continuerebbe ad essere applicata agli scarichi effettuati
prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996, con
evidente disparità di trattamento;
che, sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo
osserva che nel caso di "depenalizzazione di una materia", la
valutazione di tale requisito debba ispirarsi a criteri più ampi, in
particolare modo quando la fattispecie sottoposta al giudizio deve
essere sanzionata in base alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento), soggetta, quindi, ad
una sanzione di natura penale, mentre il fatto ora non sarebbe più
previsto come reato, con evidente disparità di trattamento tra
coloro che hanno commesso il fatto prima o dopo l'entrata in vigore
della nuova legge di depenalizzazione;
che la disparità di trattamento, sempre secondo il giudice
rimettente, apparirebbe ancor più evidente, qualora si consideri che
la depenalizzazione non è conseguenza di una attenuazione della
tutela del bene giuridico protetto, giacché la tutela dell'ambiente
rimane un valore primario dell'ordinamento;
che, d'altro canto, una interpretazione eccessivamente
rigorosa del requisito della rilevanza sottrarrebbe, di fatto, al
sindacato della Corte costituzionale le leggi di depenalizzazione
sulla base di una disposizione ordinaria (art. 23 della legge n. 87
del 1953), senza tenere conto che tutte le leggi che incidono sul
giudizio di liceità delle condotte umane e sulla relativa sanzione,
interagirebbero in modo diretto con i diritti di libertà dei
cittadini e con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza;
che, in sintesi, il giudice rimettente assume che la
valutazione della capacità inquinante delle acque di vegetazione,
operata con assimilazione alla categoria delle acque da insediamenti
produttivi dal legislatore del 1976, sarebbe tuttora rispondente alla
esigenza di tutelare l'ambiente (art. 9 della Costituzione) e la
salute umana (art. 32 della Costituzione) ed a garantire lo
svolgimento della libera iniziativa economica secondo i principi di
non discriminazione (artt. 41 e 3 della Costituzione);
che nei giudizi introdotti con le citate ordinanze è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso -
oltre che per l'infondatezza - per la inammissibilità della
questione per difetto di rilevanza, in quanto il giudice a quo
riconoscerebbe esplicitamente che nel giudizio principale debba farsi
applicazione della normativa di cui alla legge n. 319 del 1976
relativa allo sversamento non autorizzato di acque di vegetazione sul
suolo, senza peraltro sollevare dubbi, salvo quello della disparità
di trattamento, sulla legittimità costituzionale di tale normativa,
che prevede, per tali fatti, la sanzione penale;
che l'inammissibilità è fatta valere anche sotto il profilo
del contrasto con il principio di stretta legalità in materia di
reati e di pene, in quanto l'eventuale accoglimento della questione
concretizzerebbe ovvero ripristinerebbe una fattispecie
incriminatrice diversa o ulteriore rispetto a quelle configurate dal
legislatore.
Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, preliminarmente, giova chiarire che l'art. 10 della
legge n. 574 del 1996 non viene contestato ai fini
dell'applicabilità della legge n. 319 del 1976 alle fattispecie
anteriori (fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in
vigore della legge) non in regola con taluni obblighi
transitoriamente previsti dal d.l. 26 gennaio 1987, n. 10
(Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119; in
realtà si denuncia la differente scelta del legislatore (rispetto al
caso in esame) di non contemplare sanzioni penali per le semplici
violazioni alle nuove norme sulla utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, estranee alla
fattispecie in esame, purché successive alla legge n. 574 del 1996;
che in realtà quest'ultimo profilo deriva da una scelta
discrezionale del legislatore, che non è manifestamente
irragionevole né palesemente arbitraria, in quanto i cambiamenti
normativi in ordine alla possibilità di utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e residui assimilati, provenienti da
frantoi oleari, deriva da una innovativa tendenza a facilitare il
riuso delle scorie e dei residui di talune lavorazioni di prodotti,
ed è accompagnata da nuove (ritenute non applicabili
retroattivamente) procedure amministrative (con previsione di
semplici sanzioni amministrative) e da limiti oggettivi tassativi: la
nuova disciplina riguarda solo acque residuate dalla lavorazione
meccanica delle olive che non hanno subito alcun "trattamento", né
ricevuto alcun "additivo";
che, del resto, sul piano della ragionevolezza della scelta,
deve essere sottolineato che rimangono non assorbite dal sistema
sanzionatorio amministrativo tutte le fattispecie in cui (osservate o
meno le procedure di autorizzazione e le relative modalità
attuative) si verifichi, per dolo (o anche per colpa a seconda delle
ipotesi) un concreto danno alle acque o alla salute dell'uomo, tale
da integrare gli elementi costitutivi di distinta previsione di
reato, ciò anche in base al principio di specialità;
che l'ordinanza di rimessione della questione contiene una
valutazione plausibile che le condotte (scarico di un frantoio
oleario), oggetto del giudizio penale, rientravano nella previsione
dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, anche alla luce della
normativa transitoria contenuta nell'art. 10, comma 4, della
sopravvenuta legge 11 novembre 1996, n. 574, in quanto scarichi
effettuati, prima dell'entrata in vigore della anzidetta legge n. 574
del 1996 e quindi assimilati a scarico di insediamento produttivo, da
soggetto che non aveva adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 1
e 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito in legge 24 marzo
1987, n. 119;
che tale valutazione compiuta dal giudice a quo comporta che
lo stesso giudice ha già esaurito il suo giudizio in base al
predetto art. 10, comma 4, della legge n. 574 del 1996, escludendo
l'ipotesi di non punibilità prevista dalla medesima disposizione,
per cui è evidente l'irrilevanza della relativa questione di
legittimità costituzionale;
che la stessa ordinanza non contesta né pone dubbi sul
profilo della applicabilità alla fattispecie al suo esame delle
sanzioni penali dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, ma solleva
la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di
trattamento e sulla depenalizzazione e la futura (rispetto alle
fattispecie successive all'entrata in vigore della legge n. 574 del
1996) applicabilità di sole sanzioni amministrative per una serie di
violazioni alla nuova disciplina (ormai in parte derogatoria ed
integrativa rispetto a quella generale degli scarichi da insediamenti
produttivi), relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide provenienti da frantoi oleari,
contenuta nella anzidetta legge n. 574 del 1996;
che, in altri termini, l'ordinanza di rimessione ha come
dichiarato obiettivo di far sì che "la disciplina e le sanzioni
della legge n. 319 del 1976" siano applicabili per gli scarichi
(rectius: per la utilizzazione di residui derivati) da frantoi oleari
non "solo per le violazioni pregresse di cui in imputazione" nel
procedimento a quo ma anche per le violazioni successive alla legge
n. 574 del 1996, estranee, tuttavia, al giudizio a quo;
che, in definitiva, l'ordinanza di rimessione utilizza la
fattispecie al suo esame - rispetto alla quale e al tempo della
commissione dei fatti ed in relazione alla disposizione penale che il
giudice ritiene di dovere applicare (legge n. 319 del 1976) non viene
profilato alcuno specifico e rilevante problema di legittimità
costituzionale - come mero espediente per sollevare una questione con
riferimento ad un'altra norma contenente depenalizzazione, che lo
stesso giudice afferma non applicabile nel giudizio a quo;
che, quindi, difetta del tutto la incidentalità della
questione per il difetto assoluto di rilevanza, non essendo
consentito al giudice di proporre autonomamente ed in via diretta
questioni di legittimità costituzionale, che non siano collegate al
giudizio in corso, attraverso la norma da applicare nello stesso
giudizio per profili processuali, ovvero attinenti al merito della
controversia e alla loro definizione;
che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione
all'art. 10, commi 1, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574
(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della
Costituzione, dal pretore di Pescara con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte