Ordinanza n. 281/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 6/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3,
della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale
comandato presso il Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione II-bis sul ricorso proposto da Di Vico Angelo ed altro contro
il Ministero dell'ambiente ed altri, iscritta al n. 758 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto
interministeriale 19 maggio 1999, recante la tabella di equiparazione
tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle
amministrazioni non statali, nonché avverso i singoli provvedimenti
di inquadramento degli interessati nei ruoli del Ministero
dell'ambiente, nella parte in cui non riconoscono agli stessi
l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di
provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica
professionale inferiore a quella di spettanza, il tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione II-bis, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il Ministero dell'ambiente), nella parte in cui stabilisce che "è
inquadrato ... nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando, ai
soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica
posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad
amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero
dell'ambiente, in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995,
presso il Ministero dell'ambiente" (comma 2, primo capoverso) e nella
parte in cui dispone che "In ogni caso il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già
inquadrato nei ruoli del Ministero" (comma 3, ultimo inciso);
che in ordine alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che
solo la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme censurate condurrebbe all'accoglimento delle domande dei
ricorrenti, essendo la norma chiara nella sua portata limitativa;
neppure essa potrebbe essere integrata in via interpretativa alla
luce dei principi sanciti dall'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), ovvero dall'art. 15 della legge n. 349
del 1986;
che la fondatezza della questione - secondo il giudice
rimettente - emergerebbe dalla considerazione che il principio
affermato dall'art. 199 del richiamato d.P.R. n. 3 del 1957 avrebbe
portata generale; tale principio, infatti, contemplerebbe
espressamente l'ipotesi del dipendente che viene dapprima comandato
presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di
quest'ultima "secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta
e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica". Peraltro,
tale principio risulta ribadito dall'art. 15 della legge istitutiva
del Ministero dell'ambiente n. 349 del 1986; infatti, tale ultima
disposizione prevede "la conservazione della qualifica e della
anzianità maturata";
che conseguentemente, non essendo ravvisabile alcuna
sostanziale disomogeneità della fattispecie all'esame rispetto a
quelle disciplinate dalle norme da ultimo citate, le disposizioni
impugnate apparirebbero non rispondenti al principio di
ragionevolezza;
che ne conseguirebbe, altresì, la violazione del principio
del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, poiché la
discriminazione operata dalle norme censurate comporterebbe la
fruizione di un minor numero di giornate di ferie, e precluderebbe ai
ricorrenti, a causa della mancanza della prescritta anzianità
giuridica, la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione.
Considerato che l'ordinanza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione II-bis, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il Ministero dell'ambiente), nella parte in cui inquadra il personale
comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli
fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta (comma 2, primo
capoverso) e, nella parte in cui dispone che "In ogni caso il
personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo
il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero" (comma 3,
ultimo inciso);
che identica questione di legittimità costituzionale è già
stata rimessa alla Corte e dichiarata manifestamente infondata con la
ordinanza n. 123 del 2001;
che con la citata ordinanza sono state esaminate le ragioni
giustificatrici e le finalità della disposizione denunciata diretta
a convalidare le domande di inquadramento presentate e la procedura
appena iniziata, in base al d.l. 17 maggio 1996, n. 271 (Disposizioni
urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente), non
convertito, e inoltre a salvaguardare la posizione di chi si trovava
immesso in ruolo in base alla precedente normativa;
che la norma denunciata, nello stesso tempo, in armonia con
un sopravvenuto indirizzo di maggiore attenzione agli effetti di
trascinamento di anzianità giuridiche pregresse e con una tendenza
normativa a circoscrivere gli effetti della mera anzianità, ha
mantenuto il pieno riconoscimento dell'anzianità di qualifica
posseduta ai soli fini del trattamento economico;
che nella citata ordinanza la Corte ha sottolineato che, per
il resto, valgono i principi generali attinenti al sistema
pensionistico e previdenziale in ordine al ricongiungimento delle
posizioni giuridiche pregresse, nonché quelli relativi alla
interpretazione dei requisiti di partecipazione a selezioni
concorsuali basati sul periodo di svolgimento di funzioni in genere
sommabili;
che, di conseguenza, la soluzione adottata dal legislatore
(in una sua valutazione discrezionale) non è viziata da manifesta
irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una
irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela
del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a
domanda), né tantomeno una violazione dei principi di organizzazione
della pubblica amministrazione;
che è stata altresì sottolineata la completa estraneità
alla fattispecie dell'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), peraltro non più applicabile ai
rapporti di lavoro contrattualizzati dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche (v. art. 45, comma 5, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80) (ordinanza n. 123 del 2001);
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
97 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione II-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte