Ordinanza n. 282/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992
dal Tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra
l'I.N.P.S. e Simioni Carlo, iscritta al n. 95 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Carlo Simioni nei confronti dell'INPS per il pagamento di ratei
arretrati dell'assegno di invalidità più interessi legali e
rivalutazione monetaria a partire dal 1° gennaio 1985, il Tribunale
di Belluno, con ordinanza del 15 dicembre 1992, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle
prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria è portato in detrazione delle somme eventualmente
spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per
la diminuzione del valore del suo credito;
che, secondo il giudice remittente la norma avrebbe reintrodotto
l'inammissibile disparità di trattamento fra crediti di lavoro e
crediti previdenziali che la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte
aveva inteso eliminare;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte
con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile
quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della
prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte,
onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio
a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dal Tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte